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Assegno al Nucleo Familiare: per i dipendenti domanda solo online

Dal 1° aprile 2019 è cambiata la modalità di richiesta degli Assegni al Nucleo Familiare. Le domande di ANF vanno infatti presentate all’Inps esclusivamente per via telematica, e non più in forma cartacea al proprio datore di lavoro.

Il pagamento continuerà tuttavia ad essere effettuato mensilmente in busta paga. Lo ha comunicato l’Inps con una recente circolare, nella quale ha spiegato che la nuova modalità garantirà il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurerà una maggiore aderenza alla normativa sulla protezione dei dati personali.

La nuova procedura riguarda i lavoratori dipendenti di aziende non agricole del settore privato.

Solo i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, i cosiddetti OTI, ed i lavoratori del settore pubblico non sono interessati dalla novità: queste categorie potranno quindi continuare con la vecchia procedura, ovvero la presentazione del modulo cartaceo ai rispettivi enti e datori di lavoro.

L’Assegno al Nucleo Familiare è un sostegno economico erogato dall’INPS ed esente da imposizione fiscale (da non confondere con le detrazioni fiscali per i familiari a carico) che riguarda le famiglie dei lavoratori dipendenti in attività, dei titolari di pensioni a carico dei fondi dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori parasubordinati, dei titolari di prestazioni antitubercolari e di prestazioni a sostegno del reddito, quali per esempio la NASPI.

L’erogazione della cifra è prevista nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

L’importo dell’assegno spetta in misura diversa in base alla consistenza numerica del nucleo familiare, al reddito e alla sua composizione. Appartengono al nucleo familiare:

  • il richiedente;
  • il coniuge/parte di unione civile, che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati;
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente.

Nei casi in cui sia necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto, nonostante le nuove disposizioni attive dal 1° di aprile, andrà comunque presentata la relativa domanda di “autorizzazione ANF” tramite la procedura telematica già precedentemente prevista.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino al 31 marzo, con il modello ANF/Dip (SR16), per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 o per gli anni precedenti, continuano a mantenere validità e non devono essere ripresentate con la nuova procedura.

La domanda telematica

Gli Operatori del Patronato ACLI sono a completa disposizione per darti tutte le informazioni e il supporto necessari per l’invio della domanda in via telematica.

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