Servizi

 

Il 730 è il modello utilizzato per la dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati.

La condizione necessaria per poterlo presentare è: aver avuto nell’anno precedente uno o più redditi da lavoro dipendente o assimilato (esempio la disoccupazione) e da pensione.

I MOTIVI PER COMPILARE IL 730 INSIEME AD UN CONSULENTE FISCALE CAF ACLI:

  • Acli Service Vicenza srl ha una competenza fiscale ventennale;
  • Con il nostro servizio puoi modificare ed integrare con facilità i documenti fiscali per godere dei benefici fiscali, riuscendo a presentare una dichiarazione dei redditi personalizzata e completa;
  • Firmando la delega per il visto di conformità, CAF ACLI si assume la responsabilità a quanto dichiarato sul modello 730;
  • Con l’iscrizione all’area riservata di MyCAF potrai accedere e consultare TUTTI i tuoi documenti fiscali in ogni momento e prenotare online il tuo appuntamento!.

Perché rivolgersi a CAF ACLI?

 
DETRAZIONI E DEDUZIONI
I nostri esperti fiscali sanno consigliarti al meglio sulle spese che possono essere portate in deduzione e detrazione - sono più di cento! - e che potrebbero dare diritto a una riduzione sull'imposta dovuta o a un credito.
 
RESPONSABILITÀ
Ci assumiamo la responsabilità di quanto dichiarato e rispondiamo direttamente in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.
 
DOCUMENTI
Abbiamo cura di conservare tutti i documenti per il tempo necessario previsto dalla legge in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.
 
Guarda come prenotare un appuntamento e verifica il nostro elenco documenti!

Per maggiori informazioni www.aclivicenza.it

 

Fonte:  Informativa INPS

 

CHE COS’È 

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio  a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti  di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e  del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. 

L’assegno è definito: 

• unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi 

diretti a sostenere la genitorialità e la natalità; 

• universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. 

 

A CHI È RIVOLTO  

L’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:  

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;  
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:  
    1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;  
    2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;  
    3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;  
    4. svolga il servizio civile universale;  
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.  

 

 

COSA DEVO FARE PRIMA DI PRESENTARE DOMANDA 

L’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l’ISEE in corso di validità. 

Devo essere quindi in possesso di Isee . 

L’assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla  soglia di euro 40.000. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti  dalla normativa. 

 

COME FARE L’ISEE 

Per ottenere l’ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare  l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID,  carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliendo l’ISEE in modalità  ordinaria o precompilata. In quest’ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro  poche ore dalla richiesta. 

SE SONO PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA? 

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è  corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda. 

COME MI VERRA’ PAGATO L’IMPORTO E QUANDO? 

L’assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, anche con  richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale,  mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del  bonifico domiciliato. In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirle accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell’accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell’importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall’altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell’importo complessivamente spettante. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è erogato al tutore o affidatario nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare. 

Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc, di cui gli stessi sono in possesso, con le stesse modalità di erogazione del RdC. 

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza. 

<<Modalità di ripartizione dell’assegno

 In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente 

 Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota  

 Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno>>. 

 

AGEVOLAZIONI ABROGATE CON L’INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 

Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022  sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno: 

• premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani); 

• assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

• assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani; 

• assegno di natalità (cd. Bonus bebè), 

• detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. 

L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. 

 

NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ 

L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. L’assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare. 

 

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Dichiarazioni di responsabilità 

Dichiarazione di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: 

 

  • Essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo  familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 

- Di non percepire il reddito di cittadinanza; 

- Essere residente e domiciliato in Italia; 

- Essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata 

almeno semestrale.  

  

 __________________ 

alcune FAQ aggiornate al 4 gennaio 2022 

 

1. Quando si potrà richiedere l’assegno unico? 

Da gennaio 2022, ma bisogna ricordare che per definire l’importo è necessario aver presentato un Isee valido È possibile anche presentare la domanda senza Isee ma in questo caso si accederà solo all’importo minimo previsto per l’assegno unico. Sarà comunque possibile presentare l’Isee successivamente. In questo caso l’importo dell’assegno sarà determinato in base al valore ISEE per il proprio nucleo familiare. Per coloro che presentano ISEE entro il 30 giugno 2022, comunque, verranno riconosciuti gli importi spettanti in base al valore dell’ISEE presentato a decorrere dal mese di marzo 2022. ATTENZIONE: È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite Isee. 

5. Posso richiedere l’assegno unico se sono in stato di gravidanza? 

Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L’assegno unico non è comunque compatibile con il premio alla nascita. 

 11. Bisogna presentare la domanda a gennaio? 

Non c’è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza da marzo. 

19. L’assegno unico come viene pagato per genitori divorziati o non conviventi? 

L’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. 

22. In tutti i casi in cui si sceglie di percepire al 100% l’assegno unico, l’altro genitore (anche se sposato e convivente) deve successivamente confermare questa scelta accedendo alla procedura con le proprie credenziali? 

No, non è prevista una conferma obbligatoria. Il richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore. Il secondo genitore però ha la facoltà di modificare successivamente la scelta del primo, accedendo con le proprie credenziali alla procedura e indicando i suoi dati per il pagamento (iban, bonifico domiciliato ecc.). 

 24. Chi ha il figlio con legge 104 articolo 3 comma 3, ma non presenta ISEE deve solo dichiararlo senza aggiungere altro? 

Sì. Non deve fare altro 

30. Cosa succederà alle detrazioni e assegno moglie a carico nel 2022, con l'ingresso dell'assegno unico perderemo quello della moglie? 

Rimangono le detrazioni per gli altri familiari ivi inclusi i figli maggiori di 21 anni ancora a carico. 

31. Se vivo con mia figlia, mia mamma e mio fratello nei componenti del nucleo devo indicare anche loro? 

Il nucleo è quello costituito con le regole Isee (anche se non lo presentano) quindi la risposta è affermativa. 

32. Genitori separati, figlio minore disabile che vive con la madre. Si deve presentare anche Isee dell'altro genitore che non vive con noi? 

No, per i separati non si applica l’Isee minorenni. 

35. Per fare domanda una volta entrate nell’ottavo mese di gravidanza, il sistema mi chiede il codice fiscale del bambino e non mi fa andare avanti? Come posso fare visto che la norma prevede tale possibilità? 

Non si deve fare domanda all’ottavo mese, ma solo alla nascita e saranno accreditate d’ufficio due mensilità di assegno (settima e ottava), oltre quella corrente. 

37. In caso di domanda presentata con errori è possibile cancellarla o modificarla? 

Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile cliccare su “Rinuncia” facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione” e NON “rinuncia alla prestazione”. In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta. 

38. Saranno ancora necessarie le autorizzazioni come per gli ANF? 

No, non saranno richieste. 

39. Quanto dura la domanda per l’assegno unico? 

La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.  

40. Cosa succede a chi presenta domanda a luglio? 

Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese  successivo a quello di presentazione. 

42. Per i figli maggiorenni chi deve fare domanda? 

Può fare domanda uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure direttamente il figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne può fare domanda anche successivamente a quella presentata dal genitore che, in questo caso, viene annullata e sostituita. 

45. L’assegno unico come viene pagato per genitori divorziati o non conviventi? 

L’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’assegno da parte del secondo genitore è opzionale. All’interno della domanda sono presenti diverse casistiche da flaggare in base alla situazione familiare. 

46. Se devo dividere l’assegno unico al 50%? 

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata. 

47. Se il figlio è in affidamento esclusivo con ordinanza del giudice? 

Il pagamento in misura intera sarà del genitore affidatario. 

48. Come fare in caso di affidamento condiviso? 

Nel caso di affidamento condiviso del minore, in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito. 

 51. Quale ISEE devono presentare le famiglie affidatarie di minori per la domanda di Assegno Unico? 

In caso di affidamento flaggando la casella relativa all’affidamento preadottivo, per la corretta compilazione della DSU ai fini ISEE, occorre distinguere le varie ipotesi previste dall’articolo 3 del dpcm 159/2013. La scelta di collocare il minore in un nucleo piuttosto che in un altro, dipende dal tipo di affidamento che si evincedal provvedimento del giudice del tribunale minorile: 

- Il minore in affidamento temporaneo oppure collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé (quindi si aggancia l’ISEE del minore); facoltativamente però il genitore affidatario lo può considerare parte del proprio nucleo familiare 

- Il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. 

In ogni caso nella domanda di Assegno Unico verrà preso in considerazione “sempre l’ISEE del nucleo familiare in cui risulta inserito il minore”. 

52. Inserendo l’ISEE successivamente quando percepirò la quota di assegno unico aggiuntiva rispetto alla quota minima dovuta senza ISEE? 

Il conguaglio degli importi dovuti in base a ISEE rispetto a quota minima a decorrere da marzo 2022 avverrà a luglio per gli ISEE presentati entro giugno. 

Fonte:  Informativa INPS

Il fondo Cassa Colf ha previsto dei particolari rimborsi economici a sostegno dei lavoratori iscritti che, a causa del virus covid-19, hanno avuto la necessità di rispettare periodi di quarantena, o sono stati ricoverati, oppure hanno dovuto accedere a prestazioni mediche specialistiche per se stessi o per i propri figli.

 Nello specifico, il fondo ha previsto:

- indennità giornaliere in caso di ricovero ospedaliero e in caso di convalescenza;
- indennità per i figli a carico;
- rimborsi per materiale sanitario riabilitativo;
- rimborsi per visite domiciliari.

 1. Indennità giornaliere in caso di ricovero, convalescenza o quarantena domiciliare preventiva.

Il fondo ha disposto per i lavoratori iscritti una diaria in caso di ricovero ospedaliero o quarantena domiciliare dovuti al contagio (o sospetto contagio) da coronavirus.
In caso di ricovero ospedaliero, tale indennità sarà del valore di 40,00 euro per ciascuna notte per un periodo non superiore a 50 giorni.
Nel caso di quarantena domiciliare, certificata dal medico curante, il lavoratore potrà richiedere la diaria per un periodo non superiore a 14 giorni.

Per poter richiedere la diaria è necessario inviare, assieme alla modulistica di richiesta, il referto del tampone che attesti la positività al virus COVID-19, rilasciato dalle sutorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell'Istituto Superiore di Sanità.

2. Indennità per figli a carico.

Ai lavoratori iscritti viene messo a disposizione un rimborso una tantum del valore di 200,00 euro per le spese sostenute per i figli (babysitting, assistenza domiciliare a figli non autosufficienti, bonus spesa per gli alimenti dei figli).

3. Rimborsi per materiale sanitario riabilitativo, prestazioni mediche psicologiche e visite domiciliari.

I lavoratori iscritti potranno richiedere un rimborso in caso di spese sostenute per l'acquisto di materiale sanitario riabilitativo, prestazioni psicologiche o psicoterapeutiche e visite specialistiche a domicilio.
A ulteriore sostegno dei lavoratori, la Cassa Colf mette a disposizione un servizio gratuito di teleconsulto.

La richiesta per ottenere i rimborsi Cassa Colf per coronavirus deve essere inviata, unitamente alla documentazione prevista, dal Lavoratore iscritto entro 12 mesi dalla conclusione dell'evento.

 A differenza degli altri benefici offerti dal fondo (per i quali è necessario siano stati versati i contributi contrattuali per 4 trimestri consecutivi e raggiunta la soglia minima di versamento pari a 25 €), per favorire l'accesso alle prestazioni legate al coronavirus, la Cassa richiede la presentazione di almeno 2 trimestri di contribuzione, la cui somma non deve essere inferiore ad € 8.

È possibile effettuare la richiesta compilando il Modulo COVID-19 che si può trovare nella sezione Modulistica del sito della Cassa colf http://www.cassacolf.it/
Le prestazioni Covid-19 saranno attive per tutti gli eventi accaduti entro il 31/10/2021.
Per tutti i dettagli sul valore e sulla frequenza dei rimborsi, è possibile consultare la sezione apposita del sito della Cassa Colf.

Una rete di sedi e recapiti in tutta la provincia di Vicenza, provviste di tutti i dispositivi e le procedure di sicurezza sanitaria. Una squadra di operatori estremamente competenti e costantemente aggiornati. Anche per la campagna fiscale 2021 il Acli Service Vicenza srl mette in campo il meglio dei propri servizi, per permettere ai propri clienti di svolgere le pratiche per il 730 con la sicurezza di trasmettere dati corretti e di beneficiare di tutti i rimborsi fiscali a cui si ha diritto. Il modo migliore per affrontare le scadenze fiscali in tutta tranquillità, anche in questi mesi caratterizzati dall’emergenza coronavirus. 

Ricordiamo che l’accesso alle nostre sedi è possibile solo ed esclusivamente su appuntamento.

 

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Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18

 

 

 

 

La normativa vigente in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa – Sismabonus), di riqualificazione energetica (Ecobonus) e relative al Bonus Facciate riconosce al contribuente, relativamente alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi), per altre due modalità:

- sconto in fattura, sul costo complessivo dei lavori sostenuti, operato dal fornitore che ha eseguito i lavori;

- cessione del credito verso altri soggetti, quali ad esempio istituti di credito o intermediari finanziari.

La comunicazione dell’opzione scelta deve essere effettuata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario.
Il termine entro il quale provvedere alla trasmissione è il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (per le spese sostenute nel 2020, l’invio deve avvenire dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021).

CAF ACLI è un intermediario autorizzato alla trasmissione di questa comunicazione e mette a disposizione dei propri clienti un servizio comodo, veloce ed efficiente.

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE I NUMERI DI TELEFONO 0444/870700 oppure 0444/955002 ovvero inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Costo del servizio

- Solo comunicazione di invio ad Agenzia delle Entrate opzione cessione credito/sconto in fattura (senza visto di conformità): a partire da € 60,00

 

- Comunicazione di invio ad Agenzia delle Entrate opzione cessione credito/sconto in fattura (senza visto di conformità) + Predisposizione/invio SCHEDA ENEA per alcuni oneri relativi a recupero del patrimonio edilizio (ed elettrodomestici) e oneri relativi alla riqualificazione energetica Ecobonus: a partire da € 120,00

 Nota bene: attraverso la cessione del credito/sconto in fattura si ottiene il risparmio fiscale immediato alternativo alla detrazione fiscale altrimenti recuperabile con il 730 o con il Modello REDDITI.

Tuttavia CAF ACLI consiglia anche a coloro volessero optare per questa soluzione di presentare comunque la dichiarazione dei redditi 730 o Modello REDDITI. Il modello 730 o modello REDDITI è necessario comunque per adempiere agli altri obblighi di natura fiscale e anche di natura previdenziale. Inoltre alcuni oneri, come per esempio quelli relativi al c.d. bonus mobili/elettrodomestici possono essere oggetto di recupero solo nel dichiarativo fiscale.

 

 

L’agevolazione del Superbonus 110% prevede la possibilità di recuperare la detrazione nella dichiarazione dei redditi (730 e Modello Redditi) oppure di optare per contributo anticipato sotto forma cessione del credito o di sconto in fattura.

Per usufruirne è necessario, oltre agli adempimenti amministrativi:

ottenere dai professionisti/tecnici abilitati le asseverazioni che certifichino il conseguimento dei requisiti tecnici fondamentali ai fini delle agevolazioni fiscali;

- ottenere dal Caf o da altri soggetti autorizzati il visto di conformità sulla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla normativa

A partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 15 marzo dell’anno successivo, è obbligatorio l’invio telematico della comunicazione della scelta operata all’Agenzia delle Entrate.

CAF ACLI è autorizzato ad occuparsi sia del rilascio del visto di conformità, sia dell’invio telematico dell’opzione scelta per il recupero del Superbonus.


Quali servizi possiamo erogare

Consulenza preliminare: se hai necessità di avere informazioni generiche sul Superbonus 110%, sui lavori ammessi, sulle modalità di recupero

Consulenza documentale: analizziamo nello specifico i documenti dei lavori effettuati e le pratiche da redigere per avere il diritto alla cessione del credito

Apposizione del Visto di Conformità ed invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modulo di cessione: dopo aver analizzato la documentazione, possiamo apporre il Visto di Conformità per certificare il diritto alla cessione del credito e provvedere altresì all’invio della comunicazione telematica necessaria per la cessione del credito

PER INFORMAZIONI CONTATTARE I NUMERI DI TELEFONO 0444/870700 oppure 0444/955002 ovvero inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Costo del servizio

Consulenza preliminare e/o consulenze varie a partire da € 60,00;

 

Visto di conformità: 1% del credito ceduto (la parcella di CAF ACLI per l’apposizione del visto di conformità rientra a pieno titolo tra gli oneri agevolabili)

 

CAF ACLI è convenzionato con Gruppo ITAS Assicurazioni

Scopri qui la convenzione

 

Link Utili

Approfondimento Agenzia delle Entrate
Guida Superbonus Agenzia delle Entrate
Infografica Superbonus ABI

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  • Casa di proprietà. Per far fronte agli imprevisti che minacciano la stabilità economica di una famiglia nella vita privata e nella conduzione dell’abitazione di proprietà.

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  • RC Animali Domestici. Per far fronte agli imprevisti che i propri animali possono provocare a terzi.

  • RC Collaboratori Domestici. Per coprire la Responsabilità Civile per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso dai collaboratori domestici.

  • RC Figli Minori. Per far fronte agli imprevisti che i propri figli minorenni possono provocare a terzi.

  • Infortuni Famiglia. Per la protezione del nucleo famigliare dagli infortuni.

  • Infortuni Individuale. Per tutelare l’Assicurato dagli infortuni che potrebbero accadere nello svolgimento delle attività professionali ed extraprofessionali.

  • Tutela Eredi e Spese Successione. Per garantire un valido supporto nel caso in cui, nel corso della durata contrattuale, si verifichi il decesso dell’Assicurato.

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La Pensione di Cittadinanza è una integrazione economica al reddito per i nuclei familiari composti da persone con un’età di almeno 67 anni, è una prestazione mensile erogata dall’INPS in base alla condizione del nucleo familiare con determinati requisiti anagrafici, reddituali e patrimoniali attestati dal modello ISEE 2019.

Nucleo familiare

Tutti i componenti del nucleo familiare, non solo il capofamiglia, devono avere un’età pari o superiore ai 67 anni ed essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.

Inoltre il nucleo familiare deve essere composto da cittadini italiani, dell’Unione Europea o stranieri in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Requisiti economici

Quali sono i requisiti di reddito e patrimoniali?

  • possesso di un ISEE del nucleo familiare inferiore a 9.360 €
  • patrimonio immobiliare, come terreni e fabbricati, non superiore ai 30.000 €, esclusa la prima casa di abitazione
  • patrimonio mobiliare, cioè somme depositate sul conto corrente bancario o postale, o investite in titoli ed obbligazioni, non superiore a 6.000 € per un solo componente, incrementato di 2.000 euro per ogni familiare successivo al primo.
    Questi massimali sono incrementati di 5.000 € per ogni componente del nucleo familiare con disabilità e di 7.500 € per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente. Nel calcolo del reddito non viene considerata l’eventuale indennità di accompagnamento
  • nessun componente del nucleo deve possedere autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti la domanda.

La Pensione di Cittadinanza è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa o con le prestazioni di disoccupazione, integrando tali redditi fino ad arrivare, complessivamente, all’importo massimo di 780 € mensili.

Importo della Pensione di Cittadinanza

La pensione è composta da due voci:

  1. l’integrazione del reddito è di massimo 630 € mensili
  2. un contributo per il pagamento del canone di locazione pari ad un massimo di 150 € mensili

Quindi la somma massima che si può percepire è di 780 €, ma può essere ridotta se si è in possesso di redditi di qualsiasi natura, esclusa l’indennità di accompagnamento.

La Pensione di Cittadinanza può essere richiesta da tutti i titolari di pensioni minime, di assegno sociale, di invalidità civile o di pensioni al di sotto di 780 €, comprese le pensioni di reversibilità.

Domanda per la Pensione di Cittadinanza

Per inoltrare la domanda di Pensione di Cittadinanza è necessario essere in possesso della dichiarazione DSU o ISEE 2019 già fatta al CAF, senza questo modello non è possibile procedere con la richiesta.

Le sedi del Patronato ACLI sono a disposizione per la presentazione della domanda, sarà poi l’INPS a verificare il possesso dei requisiti necessari e così determinare il beneficio economico, in base a quanto prevede la norma.

Il Reddito di Cittadinanza è la nuova misura di integrazione al reddito familiare, riservata a chi non supera determinati requisiti. Ecco in sintesi i punti chiave.

Chi può fare la domanda
Cittadini italiani, europei o soggiornanti di lungo periodo, a condizione che risiedano in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in via continuativa.

Requisiti economici
possesso di un ISEE 2019 del nucleo familiare inferiore a 9.600 €
patrimonio immobiliare, cioè terreni e fabbricati, non superiore a 30.000 €, esclusa la prima casa di abitazione.
patrimonio mobiliare, ovvero il denaro depositato sul conto corrente bancario o postale, o investito in titoli ed obbligazioni, non superiore a 6.000 €, aumentato di 2.000 € per ogni
componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 €.
Questi massimali vengono ulteriormente incrementati di 5.000 € per ogni componente con disabilità.
• Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi 6 mesi.

Importo del Reddito di Cittadinanza
Il sussidio è composto da due voci:
1) l’integrazione del reddito che può raggiungere un massimo di 500 € mensili
2) un contributo per il pagamento del canone di locazione pari ad un massimo di 280 €, per un totale di 780 € al mese.

Questi importi vengono ridotti, per differenza, in presenza di redditi di qualsiasi natura.

Decorrenza
Il sussidio decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda ed è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Può essere rinnovato previa sospensione di un mese.
Il Reddito di Cittadinanza si percepisce tramite una card che funziona come carta acquisti, per pagare le utenze o beni di base, e come bancomat per prelevare contanti sino ad un massimo di 100 € al mese.

Disponibilità al lavoro
Chi ottiene il sussidio verrà contattato dai Centri per l’Impiego e dovrà essere disponibile ad aderire a un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, seguendo un progetto di riqualificazione professionale.
Le eventuali offerte di lavoro proposte dai Centri per l’Impiego possono essere rifiutate dal titolare del Reddito di Cittadinanza al massimo per due volte, dopo si decade dal diritto di percepire il sussidio.

Domanda di Reddito di Cittadinanza
Per inoltrare la domanda di Reddito di Cittadinanza è necessario essere in possesso della dichiarazione DSU o ISEE 2019 già fatta al CAF, senza questo modello non è possibile procedere con la richiesta.
Le sedi del Patronato ACLI sono a disposizione per la presentazione della domanda.

Dal 1° aprile 2019 è cambiata la modalità di richiesta degli Assegni al Nucleo Familiare. Le domande di ANF vanno infatti presentate all’Inps esclusivamente per via telematica, e non più in forma cartacea al proprio datore di lavoro.

Il pagamento continuerà tuttavia ad essere effettuato mensilmente in busta paga. Lo ha comunicato l’Inps con una recente circolare, nella quale ha spiegato che la nuova modalità garantirà il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurerà una maggiore aderenza alla normativa sulla protezione dei dati personali.

La nuova procedura riguarda i lavoratori dipendenti di aziende non agricole del settore privato.

Solo i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, i cosiddetti OTI, ed i lavoratori del settore pubblico non sono interessati dalla novità: queste categorie potranno quindi continuare con la vecchia procedura, ovvero la presentazione del modulo cartaceo ai rispettivi enti e datori di lavoro.

L’Assegno al Nucleo Familiare è un sostegno economico erogato dall’INPS ed esente da imposizione fiscale (da non confondere con le detrazioni fiscali per i familiari a carico) che riguarda le famiglie dei lavoratori dipendenti in attività, dei titolari di pensioni a carico dei fondi dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori parasubordinati, dei titolari di prestazioni antitubercolari e di prestazioni a sostegno del reddito, quali per esempio la NASPI.

L’erogazione della cifra è prevista nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

L’importo dell’assegno spetta in misura diversa in base alla consistenza numerica del nucleo familiare, al reddito e alla sua composizione. Appartengono al nucleo familiare:

  • il richiedente;
  • il coniuge/parte di unione civile, che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati;
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente.

Nei casi in cui sia necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto, nonostante le nuove disposizioni attive dal 1° di aprile, andrà comunque presentata la relativa domanda di “autorizzazione ANF” tramite la procedura telematica già precedentemente prevista.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino al 31 marzo, con il modello ANF/Dip (SR16), per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 o per gli anni precedenti, continuano a mantenere validità e non devono essere ripresentate con la nuova procedura.

La domanda telematica

Gli Operatori del Patronato ACLI sono a completa disposizione per darti tutte le informazioni e il supporto necessari per l’invio della domanda in via telematica.

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