Sul sito del Patronato Acli è possibile fare il test per verifica in autonomia se sussistono le condizioni minime per chiedere la prestazione.
Scopri come fare: http://www.patronato.acli.it/test-inpensioneprima/
La Pensione di Cittadinanza è una integrazione economica al reddito per i nuclei familiari composti da persone con un’età di almeno 67 anni, è una prestazione mensile erogata dall’INPS in base alla condizione del nucleo familiare con determinati requisiti anagrafici, reddituali e patrimoniali attestati dal modello ISEE 2019.
Nucleo familiare
Tutti i componenti del nucleo familiare, non solo il capofamiglia, devono avere un’età pari o superiore ai 67 anni ed essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
Inoltre il nucleo familiare deve essere composto da cittadini italiani, dell’Unione Europea o stranieri in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Requisiti economici
Quali sono i requisiti di reddito e patrimoniali?
La Pensione di Cittadinanza è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa o con le prestazioni di disoccupazione, integrando tali redditi fino ad arrivare, complessivamente, all’importo massimo di 780 € mensili.
Importo della Pensione di Cittadinanza
La pensione è composta da due voci:
Quindi la somma massima che si può percepire è di 780 €, ma può essere ridotta se si è in possesso di redditi di qualsiasi natura, esclusa l’indennità di accompagnamento.
La Pensione di Cittadinanza può essere richiesta da tutti i titolari di pensioni minime, di assegno sociale, di invalidità civile o di pensioni al di sotto di 780 €, comprese le pensioni di reversibilità.
Domanda per la Pensione di Cittadinanza
Per inoltrare la domanda di Pensione di Cittadinanza è necessario essere in possesso della dichiarazione DSU o ISEE 2019 già fatta al CAF, senza questo modello non è possibile procedere con la richiesta.
Le sedi del Patronato ACLI sono a disposizione per la presentazione della domanda, sarà poi l’INPS a verificare il possesso dei requisiti necessari e così determinare il beneficio economico, in base a quanto prevede la norma.
Dal 1° aprile 2019 è cambiata la modalità di richiesta degli Assegni al Nucleo Familiare. Le domande di ANF vanno infatti presentate all’Inps esclusivamente per via telematica, e non più in forma cartacea al proprio datore di lavoro.
Il pagamento continuerà tuttavia ad essere effettuato mensilmente in busta paga. Lo ha comunicato l’Inps con una recente circolare, nella quale ha spiegato che la nuova modalità garantirà il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurerà una maggiore aderenza alla normativa sulla protezione dei dati personali.
La nuova procedura riguarda i lavoratori dipendenti di aziende non agricole del settore privato.
Solo i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, i cosiddetti OTI, ed i lavoratori del settore pubblico non sono interessati dalla novità: queste categorie potranno quindi continuare con la vecchia procedura, ovvero la presentazione del modulo cartaceo ai rispettivi enti e datori di lavoro.
L’Assegno al Nucleo Familiare è un sostegno economico erogato dall’INPS ed esente da imposizione fiscale (da non confondere con le detrazioni fiscali per i familiari a carico) che riguarda le famiglie dei lavoratori dipendenti in attività, dei titolari di pensioni a carico dei fondi dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori parasubordinati, dei titolari di prestazioni antitubercolari e di prestazioni a sostegno del reddito, quali per esempio la NASPI.
L’erogazione della cifra è prevista nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
L’importo dell’assegno spetta in misura diversa in base alla consistenza numerica del nucleo familiare, al reddito e alla sua composizione. Appartengono al nucleo familiare:
Nei casi in cui sia necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto, nonostante le nuove disposizioni attive dal 1° di aprile, andrà comunque presentata la relativa domanda di “autorizzazione ANF” tramite la procedura telematica già precedentemente prevista.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino al 31 marzo, con il modello ANF/Dip (SR16), per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 o per gli anni precedenti, continuano a mantenere validità e non devono essere ripresentate con la nuova procedura.
La domanda telematica
Gli Operatori del Patronato ACLI sono a completa disposizione per darti tutte le informazioni e il supporto necessari per l’invio della domanda in via telematica.
Dal 2017 le pensioni saranno pagate il secondo giorno utile del mese. L'art. 6 del decreto legge 65/2015, infatti, ha stabilito che dal 2017 i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie Inail saranno effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Ciò comporta che il pagamento della rata di gennaio avverrà il 3 gennaio 2017. Se non saranno introdotte modifiche alla norma, anche nei mesi successivi il pagamento avverrà il secondo giorno bancabile del mese
Sul sito del Patronato Acli è possibile fare il test per verifica in autonomia se sussistono le condizioni minime per chiedere la prestazione.
Scopri come fare: http://www.patronato.acli.it/test-inpensioneprima/