Articoli filtrati per data: Gennaio 2023

Per luce e gas ci sono  bonus sociali la legge di bilancio 2023 fissa la nuova soglia ISEE a 15.000 (nel 2022 erano 12.000).

Da molti anni sono in vigore per le famiglie a basso reddito alcune forme di agevolazione sui costi dell'acqua, luce e gas: i bonus sociali o bonus bollette. In sostanza i nuclei con reddito basso hanno diritto a tariffe agevolate fissate dall'ARERA, l’agenzia per la regolazione dei costi dell'energia. Dal 2021 tali agevolazioni non devono più essere richieste ma sono applicate automaticamente presentando la DSU per l'ISEE all'Inps, che fornisce direttamente i dati alle autorità preposte.  Per il primo trimestre dell’anno 2023, sono stanziate le risorse ( 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas) sulle quali l’ARERA definirà gli interventi concreti

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Dopo la lunga trafila della Legge di Bilancio, il Superbonus del 2023 riparte dal 90%. La vecchia super-aliquota del 110 tramonta così dai radar, vista la modifica introdotta in manovra. Sì, ma non per tutti. Il 110 sopravvivrà infatti per alcuni, in virtù della proroga – molto dibattuta e sofferta – che alla fine il ministro del MEF Giorgetti aveva confermato a dicembre dopo settimane di smentite e tira-molla istituzionali. Proroga sì, poi no. Anzi sì. L’altalenante questione ruotava appunto sulla scelta se mantenere o meno – e soprattutto per chi e con quali criteri – la maxi formula del 110%, che su larga scala era comunque destinata all’estinzione a partire dal 1° gennaio.

Superbonus 110: per chi vale la proroga?

Vediamo quindi chi potrà ancora beneficiare del “vecchio” Superbonus. Una premessa però è d’obbligo: i giochi ormai sono fatti, quindi non sarà più possibile adesso per il 110 “aggregare” ulteriori beneficiari dell’ultima ora. Insomma, chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. Le condizioni erano differenziate fra possessori privati e aree condominiali.

Superbonus 110: cosa occorre per applicare la proroga?

Per i possessori privati, infatti, la dead-line era stata fissata al 25 novembre 2022, termine entro il quale i titolari delle abitazioni private dovevano presentare la CILA dei lavori in programma per il 2023. Tale adempimento avrebbe quindi garantito/garantirà loro la possibilità di detrarre le spese dei lavori col 110 anziché con l’aliquota abbassata al 90%.

Discorso diverso invece per i condomìni. Nel caso infatti dei lavori sulle aree comuni la proroga prevedeva, per quanto riguarda la CILA, tempi più permissivi dato che il termine di consegna della Comunicazione di inizio lavori era stato spostato fino al 31 dicembre 2022. A questo però andava aggiunta una condizione in più, cioè l’aver approvato la delibera assembleare sull’esecuzione dei lavori entro la data del 18 novembre 2022.

Detto altrimenti: potevano presentare la CILA entro il 31/12, e quindi garantirsi la detrazione del 110 anche nel 2023, solo quei condomìni che avessero dato l’ok in assemblea ai lavori entro il 18/11. Facevano infine eccezione quei condomìni la cui delibera fosse stata approvata anche dopo il 18/11, e comunque entro il 24 novembre, ma in questi casi la consegna della CILA doveva per forza avvenire non oltre il 25 novembre. In tutti gli altri casi non contemplati, addio 110 e “benvenuto”, si fa per dire, 90%.

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE I NUMERI DI TELEFONO 0444/870700 oppure 0444/955002 ovvero inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

fonte:www.caf.acli.it

 

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Lunedì, 23 Gennaio 2023 08:17

Assegno Unico Universale: Rinnovo 2023

Per il rinnovo 2023 dell’Assegno Unico Universale, è necessaria una nuova domanda o l’INPS procederà d’ufficio?

Per le domande di Assegno Unico Universale accolte e in corso di validità, non sarà necessario presentare una nuova domanda, perché il rinnovo verrà effettuato d’ufficio dall’INPS. Vediamo nel dettaglio. 

Rinnovo d’ufficio 

INPS liquiderà d’ufficio la prestazione a chi ha già beneficiato dell’assegnoDal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno Unico Universale, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda.  

Rimane necessario presentare una nuova certificazione ISEE(DSU) riferita all’anno 2023 per ricevere un importo dell’Assegno superiore al minino.

Il Caf Acli è a disposizione per il rinnovo del modello ISEE: verifica come prendere un appuntamento cliccando qui

Comunicazione variazioni e nuova domanda 

A carico dei richiedenti rimangono tutte le comunicazioni su eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno Unico Universale trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN, maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa. 

Dovranno presentare una nuova domanda per l’Assegno Unico Universale coloro che non hanno mai usufruito dell’Assegno Unico Universale e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva.  

Le sedi del Patronato Acli sono a disposizione per l’assistenza e per l’Invio della nuova domanda. 

Calcolo dell’importo e decorrenza  

Per la quantificazione completa dell’Assegno Unico Universale permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare l’ISEE. In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno Unico Universale sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla norma. 

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno 2023 – l’Assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo 2023. 

fonte: www.patronato.acli.it

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L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione erogata dall’INPS ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale 

L’assegno ordinario di invalidità decorre, generalmente, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

L’assegno ordinario di invalidità può essere richiesto dai lavoratori: 

– dipendenti; 

– autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri); 

– iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria; 

– iscritti alla Gestione separata. 

l rinnovo dell’assegno ordinario di invalidità 

L’assegno ha durata triennale: al termine dei tre anni, è possibile chiedere il rinnovo della prestazione, formulando una nuova domanda entro la data di scadenza.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno diventa definitivo, fermo restando la facoltà dell’INPS di sottoporre l’assegno a revisione: in qualsiasi momento l’Ente può disporre dei controlli medico-legali per verificare che continuino a sussistere le condizioni vincolanti all’erogazione della prestazione economica.   

Nel caso in cui la domanda di rinnovo dell’assegno sia presentata nei 120 giorni successivi al termine di fruizione della prestazione, l’assegno potrà essere confermato ma avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda. 

Requisiti sanitari 

Il requisito sanitario richiesto per poter presentare la domanda di assegno ordinario di invalidità è la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, accertata da una Commissione Medico-Legale dell’INPS.  

Alla domanda va allegato il modello SS3 (certificato medico) debitamente compilato dal medico curante.  

Requisiti amministrativi 

Il requisito amministrativo richiesto è invece il possesso di almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) maturati nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda. Per perfezionare tale requisito contributivo minimo, può essere utilizzata tutta la contribuzione; anche quella estera maturata in paesi convenzionati con l’Italia. 

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fonte - www.patronato.acli.it 

 

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Più anziani e meno figli, nei prossimi anni le famiglie con una sola persona sfioreranno il 40% del totale. Oggi sono già oltre il 33%

 

La famiglia continuerà a rappresentare il punto di riferimento delle relazioni che contano e che durano nel tempo, il nucleo base della società sul quale costruire le politiche sociali ed economiche?

Certo che sì, viene spontaneo rispondere; ma se guardiamo in profondità il “fenomeno” famiglia come si sta evolvendo gli scenari che si prospettano sono tutt’altro che incoraggianti.

Partendo da una considerazione banale: famiglia della tradizione, quella dove c’è una mamma e un papà, che sono anche moglie e marito, e due o più figli, e poi magari anche i nonni che vivono insieme o magari al piano di sotto, rischia di diventare un reperto di archeologia sociale.

Già oggi le coppie sposate con figli non rappresentano più la maggioranza delle famiglie ma, tra meno di vent’anni, saranno poco più del venti per cento.

Quella prevalente viene definita dai sociologi come “famiglia unipersonale”, composta cioè da una sola persona; in statistica la definizione corretta è “famiglia senza nucleo’: quasi due milioni più rispetto ad oggi, nei prossimi vent’anni.

Già oggi si tratta di un terzo di tutte le famiglie (33,3%) destinato ad arrivare al 38,8%, addirittura al 40,5 nel Nordovest del paese.

Ma il dato più preoccupato – rivela l’ISTAT – che a vivere in solitudine saranno soprattutto donne anziane (nel 2020 erano 4 milioni e 900mila), uomini anziani (4 milioni e 200mila), le cui famiglie di riferimento, se ancora esistono, non possono o non vogliono accoglierli in casa.

Quindi famiglie sempre più piccole, sempre più anziane e nascite  sempre meno.

Si tratta quindi di ripensare e riprogrammare tutto il sistema del welfare, dei servizi sociali e sanitari, delle politiche di incentivazione alla natalità, ponendo al centro – non sembri strano – l’attenzione alla persona anziana come risorsa e non come problema da risolvere magari marginalizzando.

Non ci vogliono grandi studi per prospettare incentivi concreti per integrare gli anziani nel territorio e nelle famiglie d’origine: dagli sgravi fiscali ad un servizio sociosanitario efficiente e tempestivo.

Sicuramente serve anche e soprattutto una nuova cultura delle relazioni sociali e famigliari che contrasti la logica della provvisorietà e del disimpegno per cui avere un anziano in caso o avere figli da accudire viene considerato un limite insopportabile alla propria libertà (o carriera).

Anche in questo senso il contributo delle Fap Acli rimane importante e concreto.

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