Dal 25 luglio si potrà iniziare a richiedere il Bonus Psicologo, a condizione di presentare un ISEE non superiore a 50.000 euro. Lo ha annunciato ieri il Ministero della Salute sul proprio sito, a seguito della pubblicazione, qualche giorno fa – il 19 luglio –, della Circolare INPS 83/2022, dove si traccia un ritratto complessivo del bonus, dai requisiti che servono per ottenerlo alle modalità di domanda, per arrivare alla sua effettiva erogazione.
Introdotto dal Decreto 228/2021 come incentivo a intraprendere percorsi psicoterapeutici per “le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica”, si tratta di un bonus per cui vale lo stesso criterio dell’ISEE “stratificato” già applicato in passato per il Bonus Bebè, oppure oggi stesso per l’erogazione dell’Assegno Unico: ossia un beneficio economico il cui importo che cresce al decrescere dell’indicatore ISEE (per avere assistenza sul calcolo ISEE è possibile affidarsi a CAF ACLI).
A regolare nel dettaglio l’agevolazione definendone i confini economici degli aventi diritto è stato il decreto interministeriale del 31 maggio 2022 firmato a quattro mani dai dicasteri di Economia e Salute. Quanto all’erogazione materiale delle somme spettanti, questa viaggerà secondo priorità cronologica, ossia a vantaggio di coloro che faranno prima domanda, ma soprattutto andrà avanti fin quando non sarà stato esaurito il plafond complessivo di 10 milioni di euro stanziato appositamente per finanziare il bonus.
In parole povere, a differenza di una prestazione qual era il Bonus Bebè o dello stesso Assegno Unico, non vincolati nessuno dei due a dei tetti specifici di risorse – quindi con fondi illimitati per qualunque richiesta, pur nei ranghi dei requisiti previsti –, questo Bonus Psicologo funzionerà invece “fino a esaurimento scorte”, cioè fin quando l’INPS disporrà della liquidità sufficiente (nello steccato dei 10 milioni complessivamente stanziati) per accontentare le domande pervenute.
Entriamo quindi più nel dettaglio. L’ISEE, come abbiamo detto, sarà fondamentale ai fini della domanda. È infatti prevista una suddivisione su tre livelli:
- in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
- in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
- in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Quindi in buona sostanza, con un ISEE superiore a 50.000 euro si rimarrebbe fuori dal beneficio. Nel caso poi di un ISEE contenente difformità e/o omissioni, la procedura prevede che “il richiedente sia informato della necessità di presentare una nuova DSU finalizzata a correggere (entro 30 gg, ndr) l’ISEE difforme e a consentire la presentazione della domanda di accesso al beneficio”.
Già, la procedura. Una volta in possesso dell’ISEE come ci si deve muovere? La domanda per accedere al beneficio – si legge nella Circolare INPS – potrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia’ attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web INPS, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Si potrà ovviamente presentare domanda per sé stessi, oppure, se genitori, per conto di un figlio minore. In pratica la domanda avrà il valore di un’autocertifica nella quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti reddituali sopra indicati, dopodiché la domanda verrà sottoposta alle dovute verifiche automatizzate.
Infine, in caso di esito positivo, l’INPS, accogliendo la domanda, comunicherà al richiedente l’importo esatto del beneficio associandolo a un determinato codice univoco che andrà indicato al professionista nel momento in cui si inizieranno le sedute di psicoterapia. Sarà quindi un codice alfanumerico attraverso cui lo psicologo identificherà il paziente la cui domanda di bonus è stata accolta. Ma il tempo per poter “spendere” il proprio bonus non sarà illimitato, perché dal momento della ricezione del messaggio contenente il codice e l’importo, il beneficiario avrà a disposizione 180 giorni.
Fonte www.caf.acli.it