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Martedì, 10 Gennaio 2023 07:35

Assegno ordinario di invalidità: il rinnovo è dopo tre anni

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione erogata dall’INPS ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale 

L’assegno ordinario di invalidità decorre, generalmente, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

L’assegno ordinario di invalidità può essere richiesto dai lavoratori: 

– dipendenti; 

– autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri); 

– iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria; 

– iscritti alla Gestione separata. 

l rinnovo dell’assegno ordinario di invalidità 

L’assegno ha durata triennale: al termine dei tre anni, è possibile chiedere il rinnovo della prestazione, formulando una nuova domanda entro la data di scadenza.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno diventa definitivo, fermo restando la facoltà dell’INPS di sottoporre l’assegno a revisione: in qualsiasi momento l’Ente può disporre dei controlli medico-legali per verificare che continuino a sussistere le condizioni vincolanti all’erogazione della prestazione economica.   

Nel caso in cui la domanda di rinnovo dell’assegno sia presentata nei 120 giorni successivi al termine di fruizione della prestazione, l’assegno potrà essere confermato ma avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda. 

Requisiti sanitari 

Il requisito sanitario richiesto per poter presentare la domanda di assegno ordinario di invalidità è la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, accertata da una Commissione Medico-Legale dell’INPS.  

Alla domanda va allegato il modello SS3 (certificato medico) debitamente compilato dal medico curante.  

Requisiti amministrativi 

Il requisito amministrativo richiesto è invece il possesso di almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) maturati nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda. Per perfezionare tale requisito contributivo minimo, può essere utilizzata tutta la contribuzione; anche quella estera maturata in paesi convenzionati con l’Italia. 

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fonte - www.patronato.acli.it 

 

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