Le prestazioni previdenziali INPS per l’invalidità a favore dei lavoratori sono due: l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità.
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata dall’INPS a domanda, che spetta al lavoratore la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Per presentare la domanda, è necessario richiedere al proprio medico il certificato telematico Mod. SS3. Con la copia del certificato medico e l’ultima dichiarazione dei redditi personale e del coniuge, rivolgiti alla sede del Patronato ACLI più vicina che trasmetterà la domanda all’INPS e ti assisterà per tutti gli adempimenti successivi.
I requisiti
– Requisito sanitario: può richiedere l’assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo.
– Requisito contributivo: per presentare la domanda bisogna avere maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione, anche non consecutivi) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
L’assegno ordinario di invalidità
- È compatibile con l’attività lavorativa e non è necessario cessarla per richiederlo.
- Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi dell’Unione europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia. In tal caso, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri. In questo caso però, l’importo dell’assegno verrà calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana ed alle retribuzioni corrispondenti.
- L’assegno di invalidità ha validità triennale. Il titolare dell’assegno può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza e, dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione da parte dell’INPS.
- Al compimento dell’età pensionabile, ed in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia.
Decorrenza
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti sia sanitari che amministrativi.
La domanda
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fonte - www.patronato.acli.it