SCADENZE
Modello 730: 23 luglio 2017
Modello Redditi (ex Unico):
a) termine di pagamento delle imposte (saldo 2016 e 1° acconto 2017): 30 giugno 2017 (senza maggiorazione 0,4%), 31 luglio 2017 (con maggiorazione 0,4%); la scadenza dell'eventuale secondo (o unico) acconto 2017 resta sempre il 30 novembre 2017;
b) termine di invio telematico del modello: 30 settembre 2017
Imu e Tasi:
a) termine di pagamento prima rata: 16 giugno 2017
b) termine di pagamento seconda rata: 18 dicembre 2017
PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E/O PUNTI DI MAGGIORE RILIEVO
Bonus Irpef Il bonus Irpef 80 euro è stato confermato, quindi è divenuto "strutturale" dal 2015. Esso consiste in un credito Irpef che il datore di lavoro riconosce in busta paga ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. Il bonus spetta soltanto nel caso in cui l'imposta lorda superi le detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus non spetta nel caso in cui il reddito sia inferiore ad 8.000 euro o superi i 26.000 euro, spetta interamente nel caso in cui il reddito sia compreso tra 8.000 e 24.000 euro, mentre man mano decresce fino ad azzerarsi quando il reddito si avvicina a 26.000 euro. Anche in questo caso la dichiarazione dei redditi funge da equilibratore di situazioni non corrette, in quanto in sede di 730 è possibile richiedere il bonus non attribuito o restituirlo se erogato in modo non corretto. Ad esempio le colf e le badanti che sono soggetti che non hanno “sostituto di imposta” devono necessariamente chiedere l'attribuzione del bonus in sede di dichiarazione dei redditi (730 senza sostituto).
Verifica delle detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia La dichiarazione dei redditi è l'occasione corretta per verificare che le detrazioni per lavoro dipendente e/o per carichi di famiglia siano state attribuite correttamente o per richiederne l'attribuzione o restituirle, evitando così qualsivoglia sanzione. Non è sempre detto che la presenza di solo reddito da lavoro dipendente e/o pensione comporti l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave A decorrere dal periodo di imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a 750 euro l'importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19%. L'importo di 750 euro va considerato al netto dei premi di assicurazione rischio morte-invalidità permanente, per i quali il limite massimo di detrazione resta fissato di 530 euro annui.
School bonus e spese frequenza scolastica Per le erogazioni liberali fino a 100.000 euro effettuate nel 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione è previsto un credito di imposta pari al 65%, che viene ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per quello che concerne più propriamente le spese per la frequenza scolastica, a partire dalla scuola materna fino alle scuole secondarie di primo e secondo grado, esse costituiscono un onere detraibile al 19% nella dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di 564 euro per studente. Possono essere oggetto di detrazione le tasse, i contributi obbligatori per la frequenza, altri contributi volontari, erogazioni liberali, tassa di iscrizione fino ad arrivare al servizio per la mensa (reso anche per il tramite del Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola) ed esteso anche all'assistenza al pasto ed il pre e post scuola. Non sono detraibili le spese per il trasporto pubblico scolastico. È possibile portare in detrazione anche le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica ed universitaria ed all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione spetta nella misura del 19%, ma senza un limite massimo. Queste spese sono costituite da contributi formalmente volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (ad esempio acquisto di cartucce per stampanti), all’edilizia scolastica (ad esempio pagamento piccoli ed urgenti lavori di manutenzione o riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio l’acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti). È importante sottolineare è che la detrazione delle spese per la frequenza scolastica non è cumulabile con quella prevista per queste ultime erogazioni scolastiche “liberali”, quindi occorre scegliere per ciascuno studente, in caso di presenza di entrambe le tipologie di spesa, se detrarre le une o le altre.
Bonus mobili ed elettrodomestici e bonus mobili giovani coppie (bonus arredo) È confermata la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+, o A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, per il quale si usufruisce in contemporanea della detrazione del 50%, purché i lavori per quest'ultima finalità siano iniziati precedentemente rispetto alla data di acquisto del mobile. Si ricorda che tale agevolazione è stata prorogata anche nel 2017 e consiste in una detrazione pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 10.000 euro di spesa, da ripartire in 10 anni. Dal 2016 si aggiunge un “nuovo” bonus per le giovani coppie, coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni, in cui uno dei due componenti abbia un'età inferiore a 35 anni e che nel 2015 o 2016 abbiano acquisito (a titolo gratuito o oneroso) un immobile da adibire ad abitazione principale (entro il 30/09/2017) e sostenuto spese per l'acquisto di mobili nuovi finalizzati all'arredo dell'abitazione acquistata: la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 16000 di spesa da ripartire in 10 anni. Si ricorda che tale agevolazione non è stata prorogata dalla Legge di stabilità per il 2017. Si ricorda altresì che non è possibile fruire di entrambe le agevolazioni se sullo stesso immobile si gode dell'una o dell'altra agevolazione.
Detrazione per ristrutturazione edilizia (50%) e per risparmio energetico (65%) Per quanto riguarda il 2016 le detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sono confermate e, anzi, risultano ulteriormente ampliati i lavori finalizzati al risparmio energetico che possono fruire della detrazione del 65%, estendendosi anche all'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto. Per quanto concerne le novità che riguardano il 2017 (e che quindi riguardano non direttamente la dichiarazione dei redditi 2017 ma la dichiarazione dei redditi 2018) le detrazioni per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sono state confermate ed ulteriormente ampliate: in particolare per quanto concerne le spese di riqualificazione energetica sostenute dal condominio le percentuali di detrazione vengono elevate al 70% (per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo) ovvero al 75% (per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva). In merito alle spese di ristrutturazione edilizia, la legge di bilancio riconosce dal 2017 (dichiarazione dei redditi 2018) una detrazione del 50% per le spese sostenute per gli interventi antisismici su edifici (adibiti ad abitazioni ed attività produttive) ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità): la detrazione riguarda i costi sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021; deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L’agevolazione, per il 2017 e sino al 2021, è estesa anche per gli immobili situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti ma rari terremoti). La detrazione di imposta è elevata al 70% della spesa sostenuta, nel caso in cui dall’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione è elevata sino all’80%. Nel caso in cui gli interventi di riduzione del rischio sismico siano realizzati su parti comuni condominiali, le detrazioni di imposta del 70% e dell’80% sono riconosciute rispettivamente nella misura del 75% e dell'85%.
Diventano detraibili dal 2017 anche le spese per la verifica sismica degli immobili.
Detrazione Iva pagata per acquisto unità immobiliari residenziali classe A o B Ai soggetti che hanno acquistato dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 unità immobiliari a destinazione residenziali (e relative pertinenze acquistate contestualmente all'unità abitativa) di classe energetica A o B una detrazione, da ripartirsi in 10 rate annuali, pari al 50% dell'IVA pagata nel corso del 2016
Detrazione canoni di locazione per gli inquilini Non si tratta di novità ma ancora molte persone non sono al corrente che gli inquilini sono i destinatari di veri e propri bonus fiscali in quanto hanno la possibilità di una detrazione fissa che spetta anche in caso di incapienza, quindi è sufficiente avere un reddito minimo ed essere titolari di contratto di locazione per avere la possibilità di usufruire di tali “bonus”. La detrazione riguarda i contratti di locazione a canone libero, i contratti di locazione a canone “concordato”. Ancora più alte sono le detrazioni per canoni di locazione in caso di dipendenti in affitto che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro oppure per i giovani da 20 a 30 anni oppure gli universitari “fuori sede”. Infine vi è anche un bonus per gli alloggi c.d. “sociali” (es. i contratti di locazione per le case dell'Ater), per i quali si può arrivare alla concessione di un bonus in dichiarazione dei redditi pari a 900 euro.