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Martedì, 03 Marzo 2020 11:10

Nessuna proroga sull'obbligo di tracciabilità

Nessuna proroga sull'obbligo di tracciabilità: dal 1 gennaio 2020 le spese che si possono detrarre al 19% con la dichiarazione dei redditi 2021 non possono essere più pagate in contanti ma solo con metodi di pagamento tracciabili. Ai fini della detrazione possono ancora essere pagate in contanti le spese per medicinali/dispositivi medici e le prestazioni sanitarie effettuate negli ospedali/strutture convenzionate.

Obbligo di pagamento con mezzi tracciabili dal 01/01/2020 degli oneri detraibili al 19% (per dichiarazione dei redditi del 2021)
A decorrere dal 1 gennaio 2020, tutte le spese che danno diritto allo sconto fiscale del 19%, da  recuperare nella propria dichiarazione dei redditi (730 o Dichiarazione persone fisiche dal 2021 in avanti) dovranno essere pagate esclusivamente con strumenti tracciabili.
Diversamente, il pagamento con l’utilizzo del contante determinerà la perdita della detrazione fiscale.
Le spese che danno diritto allo sconto fiscale del 19% di quanto pagato, da recuperare dall’IRPEF lorda che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, sono quelle indicate nell’art. 15 del TUIR che, a titolo di esempio, riguardano:
• Interessi passivi ed oneri accessori per mutui ipotecari per acquisto immobili;
• I compensi corrisposti ai mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale;
• Spese sanitarie;
• Spese veterinarie per la parte eccedente a 129,11 euro e fino ad un massimo che dal 2020 sale a 500 euro;
• Le spese sostenute dai soggetti sordomuti per servizi di interpretariato;
• Spese per istruzione universitaria;
• Spese per la frequenza scolastica;
• Le spese sostenute in favore di soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
• Spese funebri;
• Spese per gli addetti all’assistenza personale (badanti)delle persone non autosufficienti;
• Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi tra i 5 e 18 anni;
• Le erogazioni liberali alle Associazioni Sportive Dilettantistiche;
• Spese per canoni locazione sostenute da studenti fuori sede;
• Erogazioni liberali in genere;
• Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
• Premi per assicurazioni sulla vita, infortuni, morte, invalidità permanente, per rischio di non autosufficienza;
• Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

SPESE SANITARIE
È possibile pagare in contanti, senza perdere il diritto dello sconto fiscale, i medicinali e i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale. Invece, le prestazioni pagate ad uno specialista, come dermatologo, dentista o altro, che opera in maniera privata, o a centri di analisi privati, dovranno essere pagati con strumenti tracciabili.

COSA SI INTENDE PER STRUMENTI TRACCIABILI
Gli strumenti tracciabili sono i versamenti bancari (bonifici) o postali, oppure quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

I LIMITI DI REDDITO PER BENEFICIARE DELLO SCONTO FISCALE (a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021)
La detrazione delle spese sopra indicate spetta:
• In misura intera se il reddito complessivo non supera i 120000 euro annui:
• In misura ridotta se il reddito complessivo supera i 240000 euro annui.
• La detrazione non spetta se il reddito annuo supera i 240000 euro.
Sono escluse dai limiti di reddito le detrazioni relative:
• Agli interessi relativi a prestiti e mutui agrari;
• Agli interessi passivi dei mutui acquisto o costruzione prima casa; 
• Alle spese sanitarie.
Il reddito complessivo è quello determinato senza considerare il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, ma sommando il reddito di lavoro autonomo forfettario (flag tax) e i redditi da locazione soggetti alla cedolare secca.

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