Superbonus e Legge di Bilancio 2022 per villette: via tetto ISEE e proroga al 31 dicembre 2022
Prendiamo in considerazione, di tutto il testo della Legge di Bilancio, l’articolo 9 e vediamo cosa cambia per i proprietari di abitazioni “singole” o “autonome” ed edifici unifamiliari. Il testo precedente estendeva le detrazioni del 110% solo al 30 Giugno 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche. Era prevista tuttavia una proroga al 31 Dicembre 2022 in due casi:
- con CILAS presentata entro il 30/09/2021
- con un ISEE inferiore a 25mila euro senza vincolo di CILAS e avviando in qualunque momento i
Cosa cambia con il testo approvato?
Ora è possibile ottenere le agevolazioni per le spese sostenute fino al 31/12/2022 a patto che al 30 Giugno 2022 siano completati i lavori per il 30% del valore complessivo. In caso contrario la scadenza resta quella attuale del 30 Giugno 2022. In buona sostanza scompare il tetto ISEE di € 25.000 per ottenere le detrazioni del 110% e viene sostituito da un più accessibile SAL 30%. Scompare anche il vincolo della CILAS al 30/09/2021. Questa è una buona notizia per tutti quei professionisti e imprese che, pur avendo le commesse, temevano di non riuscire a rientrare nei vincoli stretti del precedente testo.
Superbonus e Legge di Bilancio per condomìni: esteso al 2025 con nuove aliquote
Ottime novità per i condomìni e per i singoli proprietari di più unità immobiliari fino a un massimo di 4.
Si conferma infatti la aliquota del 110% per tutte le spese sostenute al 31/12/2023 e inoltre si propongono nuove aliquote per gli anni successivi:
- 70% per le spese sostenute entro il 31/12/2024
- 65% per le spese sostenute entro il 31/12/2025.
In sostanza, coloro che iniziano i lavori con ritardo possono comunque contare, grazie alla Legge di Bilancio 2022, su bonus edilizi e agevolazioni fiscali sostanziose ben oltre il termine del 31 dicembre 2023.
Un’eccezione riguarda invece i Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In questi casi infatti l’aliquota di detrazione resta nella misura del 110 per cento. Non solo: si mantiene lo stesso vantaggio fiscale definito dai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater. Questo significa che, ad esempio, il massimale di spesa è incrementato del 50%.
Scadenze e detrazioni per terzo settore, ex IACP ed associazioni sportive
Nel testo si nota che ora sono espressamente citati gli Enti e le associazioni del Terzo Settore. Le nuove scadenze del Superbonus per i condomìni si applicano anche a loro quando intervengono sul patrimonio immobiliare. La Legge Rilancio definisce meglio i soggetti che costituiscono questo gruppo: “...organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,...le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e...le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383...”
Anche gli ex IACP e le cooperative di abitazione guadagnano alcuni mesi. Il termine del Superbonus 110 è prorogato di ulteriori 6 mesi, al 31/12/2023 se al 30/06/2023 presentano uno Stato di Avanzamento lavori (SAL) del 60%.
Nessuna novità, invece, per le associazioni sportive. Queste potranno detrarre al 110% le spese sostenute fino al 31/12/2022 solo se al 30/06/2022 avranno un SAL al 60%.
Superbonus e Legge di Bilancio 2022: fotovoltaico e altri interventi trainati
Nel testo approvato della legge di Bilancio 2022 si fa finalmente chiarezza sulle scadenze per fotovoltaico e interventi trainati.
In realtà si tratta di un riallineamento con quanto già previsto per il Superbonus. Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, così come gli altri interventi trainati di efficientamento energetico (es. infissi-serramenti, ecc.),seguono le scadenze dell’intervento Superbonus che li traina.
Tabella nuove scadenze Superbonus (interventi trainanti e trainati)
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30 giugno 2022 |
31 dicembre 2022 |
30 giugno 2023 |
31 dicembre 2023 |
31 dicembre 2024 |
31 dicembre 2025 |
Condomìni |
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SCADENZA DETRAZIONE 110% |
SCADENZA DETRAZIONE 70%1 |
SCADENZA DETRAZIONE 65%2 |
Unico/i proprietario/i fino a 4 unità immobiliari |
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SCADENZA DETRAZIONE 110% |
SCADENZA DETRAZIONE 70%3 |
SCADENZA DETRAZIONE 65%4 |
Persone fisiche aventi diritto su abitazioni singole e/o autonome |
SCADENZA |
Se al 30/06/22 SAL al 30% |
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Ex IACP e cooperative di abitazioni |
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SCADENZA |
Se al 30/06/23 SAL al 60% |
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Enti e associazioni del Terzo Settore |
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SCADENZA DETRAZIONE 110% |
SCADENZA DETRAZIONE 70%5 |
SCADENZA DETRAZIONE 65%6 |
Associazioni sportive |
SCADENZA |
Se al 30/06/22 SAL al 60% |
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- Per gli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici dal 2009 l'aliquota di detrazione resta al 110%
- Per gli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici dal 2009 l'aliquota di detrazione resta al 110%
- Per gli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici dal 2009 l'aliquota di detrazione resta al 110%
- Per gli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici dal 2009 l'aliquota di detrazione resta al 110%
- Per gli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici dal 2009 l'aliquota di detrazione resta al 110%
- Per gli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici dal 2009 l'aliquota di detrazione resta al 110%
Barriere architettoniche dal 50% al 75%
Buone notizie per gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche. Per le spese sostenute nel 2022, infatti, si può applicare un’aliquota di detrazione specifica del 75% anziché la normale aliquota per Bonus Ristrutturazioni del 50%.
I massimali di spesa per questo specifico bonus variano in funzione del numero di unità immobiliari: a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; b) Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; c) Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Diverso è invece il discorso se l’eliminazione delle barriere architettoniche è contestuale all’intervento di efficientamento energetico o di miglioramento sismico. In questi casi si applicano le disposizioni della Legge Rilancio che prevede un’aliquota di detrazione maggiorata al 110%. Attenzione però al massimale di spesa: in questo caso resta, infatti, quello del Bonus Ristrutturazioni
Legge di Bilancio e bonus: proroga al 2024
Finalmente l’estensione dei bonus per l’edilizia diventa strutturale. Dopo un lungo periodo di proroghe annuali, ora la manovra introduce una proroga triennale per tutte le agevolazioni: Sismabonus, Ecobonus, Bonus Facciate, Bonus ristrutturazione , Bonus Mobili e Bonus Verde. Le aliquote cambiano per le singole misure comprese nell’Ecobonus. Per il momento l’unica misura non destinata a essere prorogata è l’Eco-Sismabonus (=ossia gli interventi di efficientamento energetico combinati con interventi sismabonus su parti comuni di edifici condominiali per i quali spettava una detrazione dell'80-85% a seconda della riduzione delle classi di rischio dell'edificio a seguito degli interventi di Eco- Sismabonus)
Tabella nuove scadenze Ecobonus (anche per cessione del credito e sconto in fattura)
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31 dicembre 2021 |
31 dicembre 2022 |
31 dicembre 2023 |
31 dicembre 2024 |
Interventi Ecobonus detrazione 50%7 |
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SCADENZA |
Interventi Ecobonus detrazione 65%8 |
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SCADENZA |
Interventi Ecobonus detrazione 70%9 |
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SCADENZA |
Interventi Ecobonus detrazione 75%10 |
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SCADENZA |
Ecosismabonus detrazione 80-85%11 |
SCADENZA |
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7 Aliquota 50% Ecobonus per: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari (allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311), porte esterne, portoncini;sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, senza la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellets, truciolato ), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
8 Aliquota 65% Ecobonus per: : interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione; acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%; interventi di sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato.; interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.; interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010; interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (muri), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/mqK, contenuti nell’allegato E del decreto attuativo del Mise “efficienza energetica” o “requisiti ecobonus“; installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; building automation
9 Aliquota 70% Ecobonus per gli interventi Ecobonus effettuati su parti comuni di edifici condominiali che comportano la riduzione di una classe di rischio dell'edificio
10 Aliquota 75% Ecobonus per gli interventi Ecobonus effettuati su parti comuni di edifici condominiali che comportano la riduzione di almeno due classi di rischio dell'edificio
11 Aliquota 80-85% Ecosismabonus per gli interventi Ecobonus accompagnati da interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su parti comuni di edificio condominiale (zona sismica 1, 2, 3) che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che comportino la riduzione di una classe di rischio (aliquota 80%) o 2 o più classi di rischio (aliquota 85%)
Riassumiamo infine le principali novità per tutti gli altri bonus:
- Confermata la riduzione dell’aliquota per il Bonus Facciate dal 90% al 60% e la scadenza al 31/12/2022
- Prorogato il Bonus Mobili al 31/12/2025 con nuovi massimali: € 000 per il 2022 ed €5.000 per il 2023 e 2024
Tabella nuove scadenze ALTRI BONUS EDILIZI (anche per cessione del credito e sconto in fattura)
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31 dicembre 2021 |
31 dicembre 2022 |
31 dicembre 2023 |
31 dicembre 2024 |
31 dicembre 2025 |
Bonus ristrutturazione detrazione 50% |
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SCADENZA |
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Bonus mobili detrazione 50% |
MASSIMALE € 16.000,00 |
MASSIMALE € 10.000,00 |
MASSIMALE € 5.000,00 |
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SCADENZA |
Bonus facciate |
SCADENZA DETRAZIONE 90% |
SCADENZA DETRAZIONE 60% |
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Bonus verde detrazione 36% |
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SCADENZA |
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Sismabonus detrazione 50% |
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SCADENZA |
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Sismabonus detrazione 70-75-80-85%12 |
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SCADENZA |
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Asseverazioni tecniche per la congruità dei prezzi e visto di conformità del CAF (o professionista fiscale): agevolazioni e prezzari ammessi
Infine la Legge di Bilancio raccoglie anche le richieste di modifica e di chiarimento sulle nuove “regole anti frode”.
Il nuovo testo della Legge Rilancio definisce quindi in modo univoco le regole per asseverazioni tecniche per la congruità dei prezzi e visto di conformità fiscale necessarie per Superbonus e tutti gli altri Bonus edilizi. Vediamo di seguito quali sono.
- Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus (descritta nei paragrafi successivi a cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti), non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare
- L’asseverazione per la congruità dei prezzi è redatta da un professionista con polizza assicurativa specifica o che include le
- Le asseverazioni per la congruità dei prezzi sono elaborate sulla base di prezzari regionali, delle camere di commercio, prezzari DEI o secondo analisi dei prezzi correnti di mercato;
- Le spese per asseverazioni tecniche relative alla congruità dei prezzi e visto di conformità sono agevolabili e quindi detraibili/cedibili con le regole del Bonus cui si
- Infine, le asseverazioni tecniche per la congruità dei prezzi non sono dovute per attività in edilizia libera (regola che non vale per il Bonus facciate per il quale è in ogni caso necessaria l'attestazione di congruità di spesa anche qualora l'intervento non necessiti di pratica edilizia e per qualsiasi importo di spesa) o per interventi di importo inferiore ai 10.000 Euro.
Nuova tabella aggiornata adempimenti antifrode
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730/2022 REDATTO DAL CAF |
SCONTO IN FATTURA-CESSIONE DEL CREDITO |
Superbonus |
VISTO DI CONFORMITA' + ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE |
VISTO DI CONFORMITA' + ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE |
Ecobonus |
ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE. Per alcuni interventi13 può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore del rispetto dei prezzi indicati nell'Allegato I (art. 13.2 all. A del Decreto Requisiti 06/08/2020) |
ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE. Per alcuni interventi14 può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore del rispetto dei prezzi indicati nell'Allegato I (art. 13.2 all. A del Decreto Requisiti 06/08/2020). Solo se intervento NON IN EDILIZIA LIBERA E DI IMPORTO MAGGIORE DI € 10.000,00 è necessario il VISTO DI CONFORMITA' |
Bonus ristrutturazioni |
Non è necessaria per la detrazione alcuna attestazione di congruità delle spese |
Solo se intervento NON IN EDILIZIA LIBERA E DI IMPORTO MAGGIORE DI € 10.000,00 è necessario il VISTO DI CONFORMITA' + ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE |
Bonus facciate “termico” |
ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE |
VISTO DI CONFORMITA' + ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE A PRESCINDERE DALL'ENTITA' DELLA SPESA E DALL'EVENTUALE ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO |
Bonus facciate “NON TERMICO” |
Non è necessaria per la detrazione alcuna attestazione di congruità delle spese |
VISTO DI CONFORMITA' + ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE A PRESCINDERE DALL'ENTITA' DELLA SPESA E DALL'EVENTUALE ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO |
13 - INFISSI E FINESTRE, SCHERMATURE SOLARI, PANNELLI SOLARI, CALDAIE A CONDENSAZIONE, POMPE DI CALORE, IMPIANTI IBRIDI, SCALDACQUA, BIOMASSA, SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION
14 -INFISSI E FINESTRE, SCHERMATURE SOLARI, PANNELLI SOLARI, CALDAIE A CONDENSAZIONE, POMPE DI CALORE, IMPIANTI IBRIDI, SCALDACQUA, BIOMASSA, SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION
N.B. Le note esplicative di cui sopra in materia di bonus edilizi hanno mero valore informativo e sono stata redatte subito dopo l’approvazione della legge di stabilità per fornire
ai nostri clienti un quadro che fosse il più possibile aggiornato sulla materia. La legge di stabilità necessiterà in ogni caso di chiarimenti e/o provvedimenti attuativi che potrebbero fornire un quadro diverso rispetto a quanto appare finora. Pertanto si declina ogni responsabilità in merito ad errori od omissioni, soprattutto in relazione ad eventuali chiarimenti
e/o provvedimenti/interpretazioni successive diverse per le quali invitiamo a rivolgersi presso i nostri Uffici su appuntamento.
Cercheremo, in ogni caso, di tenervi aggiornati!
02 gennaio 2022