Articoli filtrati per data: Luglio 2019

La Pensione di Cittadinanza è una integrazione economica al reddito per i nuclei familiari composti da persone con un’età di almeno 67 anni, è una prestazione mensile erogata dall’INPS in base alla condizione del nucleo familiare con determinati requisiti anagrafici, reddituali e patrimoniali attestati dal modello ISEE 2019.

Nucleo familiare

Tutti i componenti del nucleo familiare, non solo il capofamiglia, devono avere un’età pari o superiore ai 67 anni ed essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.

Inoltre il nucleo familiare deve essere composto da cittadini italiani, dell’Unione Europea o stranieri in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Requisiti economici

Quali sono i requisiti di reddito e patrimoniali?

  • possesso di un ISEE del nucleo familiare inferiore a 9.360 €
  • patrimonio immobiliare, come terreni e fabbricati, non superiore ai 30.000 €, esclusa la prima casa di abitazione
  • patrimonio mobiliare, cioè somme depositate sul conto corrente bancario o postale, o investite in titoli ed obbligazioni, non superiore a 6.000 € per un solo componente, incrementato di 2.000 euro per ogni familiare successivo al primo.
    Questi massimali sono incrementati di 5.000 € per ogni componente del nucleo familiare con disabilità e di 7.500 € per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente. Nel calcolo del reddito non viene considerata l’eventuale indennità di accompagnamento
  • nessun componente del nucleo deve possedere autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti la domanda.

La Pensione di Cittadinanza è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa o con le prestazioni di disoccupazione, integrando tali redditi fino ad arrivare, complessivamente, all’importo massimo di 780 € mensili.

Importo della Pensione di Cittadinanza

La pensione è composta da due voci:

  1. l’integrazione del reddito è di massimo 630 € mensili
  2. un contributo per il pagamento del canone di locazione pari ad un massimo di 150 € mensili

Quindi la somma massima che si può percepire è di 780 €, ma può essere ridotta se si è in possesso di redditi di qualsiasi natura, esclusa l’indennità di accompagnamento.

La Pensione di Cittadinanza può essere richiesta da tutti i titolari di pensioni minime, di assegno sociale, di invalidità civile o di pensioni al di sotto di 780 €, comprese le pensioni di reversibilità.

Domanda per la Pensione di Cittadinanza

Per inoltrare la domanda di Pensione di Cittadinanza è necessario essere in possesso della dichiarazione DSU o ISEE 2019 già fatta al CAF, senza questo modello non è possibile procedere con la richiesta.

Le sedi del Patronato ACLI sono a disposizione per la presentazione della domanda, sarà poi l’INPS a verificare il possesso dei requisiti necessari e così determinare il beneficio economico, in base a quanto prevede la norma.

Pubblicato in Patronato

Il Reddito di Cittadinanza è la nuova misura di integrazione al reddito familiare, riservata a chi non supera determinati requisiti. Ecco in sintesi i punti chiave.

Chi può fare la domanda
Cittadini italiani, europei o soggiornanti di lungo periodo, a condizione che risiedano in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in via continuativa.

Requisiti economici
possesso di un ISEE 2019 del nucleo familiare inferiore a 9.600 €
patrimonio immobiliare, cioè terreni e fabbricati, non superiore a 30.000 €, esclusa la prima casa di abitazione.
patrimonio mobiliare, ovvero il denaro depositato sul conto corrente bancario o postale, o investito in titoli ed obbligazioni, non superiore a 6.000 €, aumentato di 2.000 € per ogni
componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 €.
Questi massimali vengono ulteriormente incrementati di 5.000 € per ogni componente con disabilità.
• Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi 6 mesi.

Importo del Reddito di Cittadinanza
Il sussidio è composto da due voci:
1) l’integrazione del reddito che può raggiungere un massimo di 500 € mensili
2) un contributo per il pagamento del canone di locazione pari ad un massimo di 280 €, per un totale di 780 € al mese.

Questi importi vengono ridotti, per differenza, in presenza di redditi di qualsiasi natura.

Decorrenza
Il sussidio decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda ed è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Può essere rinnovato previa sospensione di un mese.
Il Reddito di Cittadinanza si percepisce tramite una card che funziona come carta acquisti, per pagare le utenze o beni di base, e come bancomat per prelevare contanti sino ad un massimo di 100 € al mese.

Disponibilità al lavoro
Chi ottiene il sussidio verrà contattato dai Centri per l’Impiego e dovrà essere disponibile ad aderire a un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, seguendo un progetto di riqualificazione professionale.
Le eventuali offerte di lavoro proposte dai Centri per l’Impiego possono essere rifiutate dal titolare del Reddito di Cittadinanza al massimo per due volte, dopo si decade dal diritto di percepire il sussidio.

Domanda di Reddito di Cittadinanza
Per inoltrare la domanda di Reddito di Cittadinanza è necessario essere in possesso della dichiarazione DSU o ISEE 2019 già fatta al CAF, senza questo modello non è possibile procedere con la richiesta.
Le sedi del Patronato ACLI sono a disposizione per la presentazione della domanda.

Pubblicato in Patronato

Dal 1° aprile 2019 è cambiata la modalità di richiesta degli Assegni al Nucleo Familiare. Le domande di ANF vanno infatti presentate all’Inps esclusivamente per via telematica, e non più in forma cartacea al proprio datore di lavoro.

Il pagamento continuerà tuttavia ad essere effettuato mensilmente in busta paga. Lo ha comunicato l’Inps con una recente circolare, nella quale ha spiegato che la nuova modalità garantirà il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurerà una maggiore aderenza alla normativa sulla protezione dei dati personali.

La nuova procedura riguarda i lavoratori dipendenti di aziende non agricole del settore privato.

Solo i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, i cosiddetti OTI, ed i lavoratori del settore pubblico non sono interessati dalla novità: queste categorie potranno quindi continuare con la vecchia procedura, ovvero la presentazione del modulo cartaceo ai rispettivi enti e datori di lavoro.

L’Assegno al Nucleo Familiare è un sostegno economico erogato dall’INPS ed esente da imposizione fiscale (da non confondere con le detrazioni fiscali per i familiari a carico) che riguarda le famiglie dei lavoratori dipendenti in attività, dei titolari di pensioni a carico dei fondi dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori parasubordinati, dei titolari di prestazioni antitubercolari e di prestazioni a sostegno del reddito, quali per esempio la NASPI.

L’erogazione della cifra è prevista nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

L’importo dell’assegno spetta in misura diversa in base alla consistenza numerica del nucleo familiare, al reddito e alla sua composizione. Appartengono al nucleo familiare:

  • il richiedente;
  • il coniuge/parte di unione civile, che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati;
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente.

Nei casi in cui sia necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto, nonostante le nuove disposizioni attive dal 1° di aprile, andrà comunque presentata la relativa domanda di “autorizzazione ANF” tramite la procedura telematica già precedentemente prevista.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino al 31 marzo, con il modello ANF/Dip (SR16), per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 o per gli anni precedenti, continuano a mantenere validità e non devono essere ripresentate con la nuova procedura.

La domanda telematica

Gli Operatori del Patronato ACLI sono a completa disposizione per darti tutte le informazioni e il supporto necessari per l’invio della domanda in via telematica.

Pubblicato in Patronato
Giovedì, 11 Luglio 2019 06:39

Appuntamenti estivi con le Acli di Breganze

Luglio di svago, ma anche dedicato alla riflessione con il Circolo Acli di Breganze, che a seguito del convegno di settembre 2018 INASCOLTOSIPUOFARE ha dedicato questo mese alle cause della corruzione. Di seguito gli appuntamenti proposti...

Martedì 16 luglio alle ore 20.30 uscita con la luna piena, con sosta anguria offerta dal gruppo Alpini. Obbligo di preiscrizione per tutti i partecipanti, per motivi organizzativi, entro le 15.00 del giorno stesso. I non soci Acli devono indicare: nome, cognome, data di nascita, anche per i minori, per motivi assicurativi, e versare i 50 centesimi alla partenza.

Venerdì 26 luglio alle ore 5.40, con partenza da Piazza Mazzini (sede Acli) per Sant'Anna di Salcedo, con partecipazione alla santa messa delle ore 8.00. Obbligo di preiscrizione per tutti i partecipanti, per motivi organizzativi, entro le 15.00 di giovedì 25 luglio. Inoltre, i non soci devono indicare: nome, cognome, anche per i minori, indicando come intendete fare ritorno (assieme al gruppo o con mezzi propri).

Per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o SMS al 333.6870642.

Pubblicato in Notizie

Per il 730/2019 il cerchio si va via via a restringere. La prima cosa essenziale da ricordare è la scadenza ultima: 23 luglio, oltrepassata la quale l’opportunità di presentare il 730 svanirà (per “presentazione” intendiamo ovviamente la consegna all’intermediario fiscale dei documenti e delle fatture sulla base dei quali sarà poi l’intermediario stesso a elaborare il modello). Dopo il 23 luglio, come unica soluzione, resterà dunque il Modello REDDITI da trasmettere entro il 31 ottobre, con l’aggravante, però, delle tempistiche decisamente più dilatate per “monetizzare” gli eventuali rimborsi spettanti.

Se infatti il ben noto vantaggio del Modello 730 è quello di poter beneficiare del credito maturato già nella busta paga di luglio/agosto (sempre che non vi siano dei rallentamenti dovuti ai controlli preventivi esercitati dall’amministrazione, e in ogni caso indipendenti dall’agire degli intermediari fiscali), col Modello REDDITI, invece, questo automatismo non viene innescato. In quest’ultimo caso, infatti, è sempre l’Agenzia delle Entrate che si assume l’onere del rimborso al contribuente creditore, solo che i tempi di attesa saranno tutt’altro che immediati, visto che si potrebbe arrivare ad aspettare anche un anno o due.

Lo stesso discorso va poi fatto per i versamenti, nel caso in cui la dichiarazione, anziché a credito, uscisse con esito a debito. Anche qui il 730 è certamente la strada più rapida per il contribuente, perché permette di avere l’addebito direttamente sullo stipendio di luglio o agosto (identico principio come per l’accredito del rimborso), mentre se si fa il Modello REDDITI è il contribuente che deve provvedere di persona al pagamento tramite F24 recandosi alla banca o alla posta.

Questo per dire, insomma, che il 730 rispetto al Modello REDDITI, per le sinergie di comunicazione che prevede tra gli intermediari fiscali, l’amministrazione e gli stessi sostituti d’imposta, è la dichiarazione che dà più certezze e meno intralci al contribuente, sia in caso di debito che in caso di credito. Per chi allora non avesse ancora provveduto, non tanto a fare materialmente la dichiarazione, quanto piuttosto a metterla in agenda, fissando un appuntamento presso un intermediario come CAF ACLI, questo è il momento di decidersi.

Difatti l’ultimo mese di campagna fiscale (e lo diciamo soprattutto a beneficio di coloro che si affacciano quest’anno per la prima volta all’obbligo dichiarativo) è per definizione quello più frenetico, perché da un lato ci sono sempre i ritardatari che si riducono all’ultimo, mentre dall’altro i centralini di CAF e commercialisti scottano per poter trovare una sistemazione a tutti, in agende già di per sé affollate. Senza contare che nel frattempo l’attività degli intermediari fiscali procede spedita anche sul fronte dichiarazioni già elaborate che vengono via via trasmesse all’Agenzia. E di questo, i titolari delle stesse dichiarazioni avranno presto la certificazione.

Arriviamo così al 1° luglio, la prima delle tappe intermedie che segnano la lunga volata da adesso al 23 luglio. Entro il 1° luglio infatti (scadenza che slitta dal 29 giugno perché il 29 cade di sabato) il CAF rilascerà la copia definitiva del modello e del relativo prospetto di liquidazione (730-3), vale a dire il prospetto ultimativo della dichiarazione sul quale viene riportato l’esito di credito o debito, ai contribuenti che hanno presentato il 730 entro il 22 giugno. Idem l’8 luglio, seconda tappa intermedia. Entro questa data (anch’essa prorogata perché il 7 luglio cade di domenica) a ricevere la copia dei 730 e dei relativi prospetti di liquidazione saranno invece i contribuenti titolari delle dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno.

Dopodiché, appunto, si andrà avanti fino al 23 luglio. Ora, è evidente che essendo il 23 luglio non solo l’ultima data disponibile per la consegna del 730 al CAF da parte del contribuente, ma anche la data ultima per l’invio telematico del 730 all’Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari, i contribuenti che dovessero spingersi fino a quel giorno, consegneranno tutti i documenti all’intermediario, il quale, il giorno stesso, elaborerà il modello, lo spedirà all’amministrazione e ne consegnerà copia al contribuente.

Pubblicato in Notizie
Salva
Preferenze utente sui cookie
Utilizziamo i cookie per assicurarti di ottenere la migliore esperienza sul nostro sito web. Se rifiuti l'uso dei cookie, questo sito potrebbe non funzionare come previsto.
Accetta tutti
Rifiuta tutti
Approfondisci
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accetta
Rifiuta
Unknown
Unknown
Accetta
Rifiuta