La pensione di vecchiaia è una prestazione il cui accesso è garantito esclusivamente a coloro che maturano un’età anagrafica di 67 anni, unitamente al possesso, di almeno 20 anni di contributi (1040 settimane).
Tuttavia è raggiungibile anche con meno di 20 anni di contributi, ossia esattamente 15 anni. Si tratta di un caso particolare previsto dalla cd. “Legge Amato” che prevede tre deroghe.
La prima deroga è subordinata al verificarsi di due condizioni. Il lavoratore deve:
- aver maturato 15 anni di contribuzione (780 settimane) accreditate prima del 31 dicembre 1992. A tal fine, valgono i contributi volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, ecc.;
- essere iscritto al Fondo lavoratori dipendenti o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS. Sono inclusi anche gli iscritti ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost.
La seconda deroga consiste nell’essere stati autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 31 dicembre 1992 e possono accedervi:
- i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Ago dell’Inps (Assicurazione Generale Obbligatoria);
- gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all’ex Inpdap ed all’ex Ipost).
Infine, la terza deroga prevede l’obbligo di perfezionamento di un insieme di requisiti ed è valevole solo per i lavoratori dipendenti iscritti all’Ago o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima. In particolare è necessario aver maturato:
- 25 anni di anzianità assicurativa. In pratica, il primo contributo deve essere accreditato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione;
- 15 anni di contribuzione;
- almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane. Non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part time non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale.
La pensione di vecchiaia è raggiungibile anche con 5 anni di contributi.
Si tratta della «pensione di vecchiaia contributiva», modalità assolutamente particolare. Infatti, non è accessibile a 67 anni d’età, bensì è necessario maturare 71 anni. Inoltre, per ottenere questa pensione, però, è necessario essere assoggettati al calcolo integralmente contributivo della prestazione.
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fonte www.patronato.acli.it