Ai contribuenti è concessa la possibilità attraverso appositi modelli di comunicare la presenza di una causa di esonero dall'obbligo di pagamento del canone. Le cause di esonero dal pagamento del canone sono:
A) Non detenzione di un apparecchio televisivo (da parte di nessun componente la famiglia anagrafica ed in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica);
B) Non detenzione di un apparecchio televisivo ulteriore (da parte di nessun componente la famiglia anagrafica ed in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di rispetto a quello per il quale è stata presentata entro il 31/12/2015 denuncia di cessazione per suggellamento;
C) Lo stesso canone risulta dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale (es. canone addebitato sull'utenza elettrica residenziale della moglie per la "seconda casa" posseduta, canone Rai già addebitato sull'utenza elettrica residenziale del marito per la "prima casa");
D) Titolare del canone Rai ultrasettantacinquenne che non conviva con altre persone diverse dal coniuge titolari di reddito proprio, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro di reddito complessivo Irpef (se sono coniugati il reddito complessivo di marito e moglie non deve superare 6.713 euro).
Nei casi A-B-C la dichiarazione va inviata ogni anno per l'eventuale conferma delle condizioni di esonero. Nel caso D la dichiarazione va inviata la prima volta e vale fino all'eventuale dichiarazione di "revoca" dalle condizioni di esonero. Si rammenta infine che la Finanziaria 2017 ha ridotto il canone Rai 2017 a 90 euro.