Imu 2021 in scadenza. Il 16 dicembre è il termine ultimo per il pagamento dell'Imu
ACCONTO E SALDO 2021
ai sensi dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, comma 762 (Legge di Bilancio 2020)
► il versamento della prima rata (acconto) dell'IMU era da effettuarsi entro il 16 giugno 2021.
Il versamento della prima rata è pari all'Imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione stabilite per l'anno precedente.
► il versamento della seconda rata deve essere eseguito entro il 16 dicembre 2021 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote che sono state stabilite dal Comune.
A causa del protrarsi dell’emergenza derivata dalla pandemia dovuta al virus Covid-19 è possibile che alcuni Comuni abbiano posticipato le scadenze IMU: ad esempio per il Comune di VICENZA è possibile pagare l’ammontare dell’intera imposta dovuta 2021 (anche quella dovuta in acconto) in unica soluzione entro il 16 dicembre 2021 (ad eccezione della quota da versare allo Stato per gli immobili di categoria “D”)
SU QUALI IMMOBILI SI PAGA L'IMU
L'IMU si applica sull'abitazione principale di lusso, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (box, cantina, deposito, ecc.) della stessa.
L'IMU è dovuta inoltre per gli altri immobili: altri appartamenti, altri box, altre cantine, ecc., negozi, uffici, capannoni, aree fabbricabili e terreni agricoli (ad eccezione dei terreni agricoli posseduti nei Comuni “montani” o, in parte, nei Comuni “parzialmente montani” ovvero se il terreno agricolo è posseduto da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali)
Ai fini IMU per usufruire delle "agevolazioni per abitazione principale", è necessario avere la residenza e la dimora nell'appartamento acquistato. Fino a quando non si acquisisce la residenza, l'appartamento acquistato è considerato "seconda casa" ai fini IMU.
Invece ai fini delle imposte erariali (imposta di registro e ipotecarie-catastali) per usufruire delle "agevolazioni prima casa" (pagamento delle imposte in misura ridotta), è necessario acquisire la residenza entro 18 mesi dall'acquisto.
Dal 2016 le abitazioni concesse in comodato ai parenti, godono della riduzione del 50% della base imponibile, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- il comodato deve essere fra i parenti in linea retta di primo grado (genitori, figli);
- l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso (quindi non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
- per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda, oltre all'abitazione principale, un solo altro immobile ad uso abitativo in tutta Italia e nel medesimo Comune;
Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (in qualsiasi Comune), i pagamenti dell'IMU sono dovuti con una riduzione del 25%. Si ricorda altresì che se il contratto concordato viene stipulato in un Comune capoluogo di Provincia o ad alta densità abitativa la riduzione dell’IMU è accompagnata anche da una riduzione delle imposte dirette sia che il contratto sia a tassazione ordinaria Irpef (riduzione del 30% della base imponibile), sia che il contratto sia soggetto alla c.d. cedolare secca (aliquota agevolata del 10% anziché del 21%). E’ soggetto altresì all’aliquota agevolata della cedolare secca al 10% il contratto di locazione concordato stipulato in uno dei Comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Non è dovuta l’IMU 2021 (né l’acconto né il saldo) dalle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto entro o successivamente al 28/02/2020 la cui esecuzione sia stata sospesa. Tali soggetti passivi hanno diritto al rimborso della rata di acconto eventualmente già versata.
La legge di Bilancio 2021 (L. 178/20) ha previsto dall’anno di imposta 2021 la riduzione del 50% dell’IMU dovuta dai pensionati esteri (non devono essere cittadini italiani iscritti AIRE dunque possono essere anche cittadini stranieri) titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Chi non ha mai versato dei contributi in Italia non accede al regime pensionistico in convenzione internazionale, quindi, ai fini dell’agevolazione, è necessario aver prestato un’attività lavorativa in Italia. Tale riduzione si applica sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
Non è dovuta la prima rata IMU per:
a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali (art. 1, comma 599, L. 178/20);
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 1, comma 599, L. 178/20);
c) gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (art. 1, comma 599, L. 178/20);
d) gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 1, comma 599, L. 178/20);
e) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78, comma 3, D.L. 104/20);
f) gli immobili posseduti dai soggetti passivi destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal D.L. n. 41/21 all’art. 1, commi da 1 a 4. Si tratta di soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario con alcune eccezioni e purché vengano rispettate specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, così come disposto dal decreto in questione ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1. L’esenzione, inoltre, si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori (art. 6-sexies, comma 1, D.L. 41/2021).
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