Articoli filtrati per data: Dicembre 2024
Andare in pensione prima, chi può e a quali condizioni
La riforma Fornero del 2011 ha riorganizzato tutto il sistema pensionistico, fissando a 67 anni la cosiddetta pensione di vecchiaia.
È possibile, tuttavia, anticipare l’uscita dal lavoro avendo maturato contributi per 42 anni e 10 mesi di (uomini) e 42 anni e 10 mesi (donne).
Il calcolo dell’assegno pensionistico è articolato sulla base retributiva (lo stipendio percepito, fino al 31/12/1995) e sulla base dei contributi versati.
Ci sono categorie di lavoratori che possono accedere alla pensione anticipata per particolari condizioni di lavoro e di situazione famigliare.
Per chi compie 64 anni d’età e 20 anni di contributi, e nessun contributo versato prima del 1995 è prevista una integrazione dell’importo della pensione.
Per andare effettivamente in pensione, dopo la maturazione dei requisiti, si deve attendere la finestra trimestrale successiva.
Argomenti:
Le ACLI di Vicenza aps sulle prossime elezioni del Parlamento europeo
“L’Europa non è scontata, ma è necessaria. Lo stesso Regno Unito si sta rendendo conto che errore grave sia stato lasciare l’Ue, sia in termini economici che di visione. È indispensabile, però, che i nostri rappresentanti vicentini a Bruxelles siano autorevoli e dobbiamo esprimere il nostro voto attento e consapevole, con la convinzione che il Parlamento europeo ha un ruolo determinante per la vita di ciascuno di noi e, naturalmente, per il futuro dei nostri figli e dei nostri territori”. Con queste parole il presidente delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon, rivolge ai vicentini un accorato appello al voto.
“L’Unione europea è nata per porre fine ai ricorrenti e sanguinosi conflitti culminati nella Seconda guerra mondiale. Ed oggi come allora è opportuno che continui a perseguire i tre obiettivi che l’hanno generata – prosegue il presidente Cavedon -, quindi pace, lavoro ed equità. Seppur incompleta sotto vari livelli, l’Ue rappresenta l’esempio più avanzato di integrazione economica, sociale e politica che possa permettere agli Stati membri di far fronte ai problemi globali. È un sistema istituzionale che rappresenta interessi diversificati a livello nazionale e sovranazionale, con un processo decisionale ed esecutivo frutto dell’accordo fra le tre istituzioni principali (commissione, consiglio dei ministri e parlamento), spesso lento e soggetto a continue mediazioni e compromessi, processo complesso”.
Negli ultimi anni l’Ue ha assunto delle decisioni che non erano propriamente all’interno dei trattati, in quanto è un soggetto in continua evoluzione. “Chi si candida ad essere espressione di questo organismo, che ci rappresenta – sottolinea il presidente Cavedon –, dovrebbe esprimere chiaramente qual è il suo pensiero rispetto a tanti temi e, soprattutto, dovrebbe assicurare di rappresentare l’Italia a Bruxelles e non candidarsi per far ottenere più voti al proprio partito, pur sapendo che poi resterà a Roma: tale comportamento mina la fiducia dei cittadini verso l’istituzione europea, ma soprattutto tradisce il vero senso della Democrazia”.
Serve un’Unione europea di Stati federati. “Bisogna riformare i trattati e le istituzioni europee – aggiunge il presidente Cavedon – al fine di rendere più efficace l’azione dell’Ue, così da rinsaldare il rapporto tra i cittadini e le grandi diversità di interessi, istanze e territori, con forme più strutturate di partecipazione”.
Vogliamo un’Europa generativa, capace di maggiore coesione, di decisioni inedite ed innovative. “Le sfide che si prospettano sono tante – conclude il presidente Cavedon - dall’evoluzione e trasformazione che la quarta rivoluzione industriale e l’IA porterà, alla trasformazione energetica ed ecologica che rispetti le risorse del pianeta, alla trasformazione sociale dovuta all’invecchiamento della popolazione, che impatterà sempre più sul nostro welfare, al funzionamento delle nostre democrazie e dei modelli di partecipazione ereditati dal XX secolo e messi in crisi dalla disinformazione resa possibile dai nuovi strumenti di comunicazione e dalle nuove forme di nazionalismi illiberali, dalla profonda trasformazione geopolitica nelle relazioni internazionali che riduce l’azione della cooperazione competitiva a favore di conflittualità distruttive”.
730: opzione senza sostituto anche se il sostituto c'è
“Senza sostituto”, si fa per dire. Un’importante novità del 730, introdotta proprio da quest’anno, è la possibilità di presentarlo senza sostituto anche per quei contribuenti che in realtà il sostituto c’è l’hanno eccome. Ricorderete quando questa variazione fu introdotta: fu effettivamente una facilitazione non da poco per quanti, sprovvisti di un datore di lavoro al momento della dichiarazione, poterono comunque allinearsi alle modalità più snelle del 730, con possibilità di rimborso – se dovuto – ben più rapide rispetto ai tempi che avrebbero dovuto attendere con l’ex Unico, da qualche anno ribattezzato Modello REDDITI (per avere assistenza sull'elaborazione del modello è possibile affidarsi ai consulenti di CAF ACLI).
730 senza sostituto: in cosa consiste
Nella stessa modalità, tempo dopo, sono stati poi inclusi anche gli eredi delle persone decedute, anch’essi fino a quel momento vincolati all’unica dichiarazione possibile, il Modello REDDITI appunto. La svolta quindi del 730 senza sostituto, coinvolgendo in buona sostanza una categoria di contribuenti – eredi e non – che per forza di cose, non avendo un datore di lavoro di riferimento, non avrebbero potuto nemmeno contare su un rimborso diretto in busta paga, ha fatto sì che in molti potessero ricevere il credito direttamente dall’Agenzia delle Entrate senza dover aspettare uno se non più anni.
730 senza sostituto: sia per eredi che ex dipendenti
La natura del 730 quale modello “di appartenenza” – se così si può dire – dei lavoratori dipendenti o pensionati non ne è stata comunque scalfita: nel caso degli eredi perché comunque, presentando il modello per conto della persona deceduta, la conditio sine qua non è che il defunto sia stato in vita un soggetto in condizioni reddituali o lavorative tali da poter utilizzare il 730; nel caso invece dei normali contribuenti “senza sostituto” d’imposta è ugualmente richiesto, pur nell’assenza di un sostituto “tenuto a effettuare il conguaglio”, che nell’anno precedente (ad esempio nel 2023, se parliamo di 730/2024) abbiano percepito redditi da lavoro dipendente, pensione oppure alcuni altri redditi assimilati.
730 senza sostituto: qual è la novità del 2024
A queste due categorie, infine, si aggiungono da quest’anno (quindi dai modelli 2024 redditi 23) tutti quei contribuenti che, liberamente, pur essendo a tutti gli effetti lavoratori dipendenti o pensionati provvisti di un regolare sostituto d’imposta facente funzione (azienda, società, ente pensionistico, ecc), ma non volendo che lo stesso effettui le operazioni di conguaglio sulla busta paga, potranno comunque scegliere nel frontespizio l’opzione del modello “senza sostituto” e farsi rimborsare sul conto corrente l’eventuale credito spettante, oppure al contrario pagando tramite F24 il debito della maggiore imposta dovuta.
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Pensione di invalidità civile: diritto se reddito annuo entro 19.461,12 euro
La pensione di invalidità civile è riconosciuta agli invalidi civili con un’età compresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale per il quale è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali.
I destinatari della pensione d’invalidità
La prestazione è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti.
Il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2024, a 333,33 € al mese.
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Il reddito
Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali. Per l’anno 2024 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 19.461,12 €. Nella determinazione del reddito rilevante sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e al lordo delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l’importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento nonché i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’Irpef. Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La corresponsione dell’assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.
La compatibilità con altre prestazioni e con lo svolgimento di attività lavorativa
La pensione di invalidità civile non è incompatibile con le altre prestazioni a carattere previdenziale erogate da forme di previdenza obbligatoria. La prestazione è compatibile con l’indennità di accompagnamento ed è compatibile anche con lo svolgimento di attività lavorativa.
La trasformazione
La prestazione, come indicato, spetta attualmente sino al compimento di un’età pari a 67 anni. Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.
La tua domanda
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La fine del Mercato Tutelato per luce e gas
L’INTRODUZIONE DELLA LIBERA CONCORRENZA NEL SETTORE PUO’ CREARE OPPORTUNITA’ IMPORTANTI UNA ATTENTA INFORMAZIONE E SCELTE CONSAPEVOLI
Il percorso di un graduale e progressivo avvio del libero mercato per la fornitura di energia elettrica e di gas è iniziato negli anni scorsi, recependo le direttive europee in materia.
Dal primo di gennaio, per il gas, e dal 1° luglio di quest’anno, per l’energia elettrica, tutti gli utenti sono interessati a scegliere fra le varie proposte dei fornitori che operano nel mercato o accettare tacitamente di transitare tacitamente al Servizio Tutele Graduali.
Su tutte queste dinamiche l’ARERA (Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas) svolge un’attività di controllo, di indirizzo e di coordinamento, con una particolare attenzione per i clienti vulnerabili (anziani, disabili, persone con difficoltà economiche) ai quali vengono garantite speciali agevolazioni.
Argomenti:
La fine del mercato tutelato dell’energia elettrica e le scelte a disposizione del consumatore
“La fine del mercato tutelato dell’energia elettrica e le scelte a disposizione del consumatore” è il tema dell’incontro promosso dal Circolo ACLI Casoni di Mussolente aps e dal Circolo ACLI di Mussolente aps, in collaborazione con le ACLI di Vicenza aps il prossimo martedì 21 maggio alle 20.30 nel Salone dell’Oratorio San Rocco in via Papa Giovanni XXIII, 12 a Casoni di Mussolente (Vi). Relatrice della serata sarà Laura Filon di Acli Service Vicenza srl.
“La recente normativa ha previsto il termine dei servizi di tutela (o mercato tutelato) – evidenzia l'Ufficio Studi delle ACLI di Vicenza aps - vale a dire quei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità per l’energia destinati alle famiglie che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero. Per questo abbiamo pensato di promuovere degli incontri territoriali, il primo dei quali a Casoni di Mussolente (Vi) per fornire ai cittadini elementi chiari per poter scegliere come procedere”.
Per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) il superamento della tutela del prezzo è previsto da gennaio 2024. Per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024.
I clienti vulnerabili potranno continuare ad essere invece serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite ed aggiornate dall'Autorità. “Ricordiamo che i clienti vulnerabili – conclude l'Ufficio Studi delle ACLI di Vicenza aps – sono i cittadini con un'età superiore ai 75 anni; coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate; coloro che si trovano in gravi condizioni di salute e richiedono l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita alimentate dall'energia elettrica o i soggetti presso i quali sono presenti persone che versano in tali condizioni; le persone con disabilità ai sensi della legge 104/92; coloro che si trovano chi si trovano in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi e, infine, chi si trova in un'isola minore non interconnessa”.
Opzione Donna 2024: le nuove condizioni per le donne che raggiungono i requisiti nel 2023
Con l’approvazione della legge di Bilancio 2024, sono state apportate ulteriori modifiche alla pensione Opzione Donna. Per le lavoratrici che completano i requisiti nel corso dell’anno 2023, la pensione Opzione Donna viene presentata con significative modifiche rispetto all’anno precedente: l’anzianità contributiva richiesta rimane invariata (35 anni di contribuzione), ma l’età anagrafica richiesta viene fissata a 61 anni per tutte le lavoratrici.
Tuttavia, al fine di compensare l’aumento del requisito anagrafico, è stato introdotto un meccanismo innovativo che prevede una riduzione dell’età di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di due anni.
La platea delle beneficiarie
Il beneficio per coloro le quali maturano il requisito nell’anno 2023, è riconosciuto solamente a chi si trova in una delle seguenti condizioni:
- Prestino assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge o ad un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell’art.3 c.3 L.104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- Siano riconosciute invalide civili in misura superiore o uguale al 74 per cento;
- Siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici in questione il requisito anagrafico viene ridotto a 58 anni a prescindere dal numero di figli.
Si fa presente che ai fini del diritto alla pensione anticipata “Opzione Donna”, è sufficiente che le condizioni siano soddisfatte alla data di presentazione della domanda di pensione. Non è, pertanto, necessario che tali condizioni perdurino fino alla data di inizio dell’erogazione della prestazione.
Il trattamento pensionistico ha inizio dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Non ci sono novità riguardanti il calcolo dell’importo pensionistico: il metodo utilizzato rimane interamente contributivo.
Una consulenza personalizzata
Andare in pensione con “Opzione Donna” è una scelta da valutare attentamente, soprattutto per quanto riguarda l’importo del trattamento pensionistico: fare questa scelta senza essere consapevoli di ciò, può comportare problemi nella sfera delle future condizioni economiche personali e della propria famiglia.
Per questo gli operatori del Patronato ACLI sono a tua disposizione per verificare con attenzione la tua situazione e per tutte le fasi del tuo eventuale pensionamento.
Welfare Aziendale
LE AZIENDE POSSONO ATTIVARSI PER IL BENESSERE DEI PROPRI DIPENDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE, OTTENENDO AGEVOLAZIONI FISCALI
Un modo innovativo e socialmente efficace di fare impresa: erogare beni e servizi a favore del personale inserito nei processi lavorativi (a qualsiasi titolo e livello) e dei famigliari.
Si va dall’ambito dell’istruzione a quello dei trasporti pubblici, dall’assistenza sanitaria integrativa alla previdenza complementare, dall’istruzione al servizio sostitutivo della mensa, dall’assistenza agli anziani alla cura dei famigliari non autosufficienti.
Tutti gli interventi di welfare aziendale possono essere previsti dai contratti collettivi o dai regolamenti interni, o semplicemente fatti come donazioni liberali del datore di lavoro.
Interessanti le agevolazioni fiscali che l’azienda può riportare a bilancio, mentre per il lavoratore questi beni e servizi rimangono fuori dal proprio reddito ai fini imponibili.
Argomenti
00:44 Cos'è il Welfare Aziendale
01:34 I principali beneficiari
02:42 I beni e i servizi disponibili
03:31 Alcuni dei vantaggi per lavoratori e imprese
Le ACLI di Vicenza aps sul 1 maggio: “E lo chiamavano lavoro…”
“Le tre fedeltà sono il cardine dell’azione delle Acli. Lo erano quando l’Associazione è nata, 79 anni fa, e lo sono ancora oggi. La fedeltà alla Chiesa, alla Democrazia ed al mondo del Lavoro. Su ciascuna di queste tre declinazioni si potrebbe argomentare, ma di certo vien da chiedersi se il Lavoro a cui si faceva riferimento nel dopoguerra sia lo stesso di oggi. In particolare, se la dignità del lavoro sia uguale, se chi lavora sia ancora posto nelle condizioni di costruire una famiglia e conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro e, naturalmente, se le mansioni svolte siano effettuate in sicurezza e rispetto per la vita”. Con queste parole il presidente delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon, riflette sul Lavoro oggi, proprio mentre ci si appresta a celebrare il 1 Maggio.
“Vien da chiedersi se sia demagogico celebrare la Festa dei lavoratori – prosegue il presidente Cavedon – se pensiamo soltanto alle ultime tragiche morti nella centrale elettrica sull’Appennino bolognese. Un evento drammatico, che ha spezzato più vite, anche molto giovani, ed ha interrotto il percorso di esistenza di più famiglie. Questo non può che essere un Lavoro ingiusto, in cui l’ottica della produttività è subordinata alla sicurezza, quindi il prodotto viene prima dell’uomo che concorre a realizzarlo”.
Nonostante tutto ciò le ACLI di Vicenza aps ritengono si debba ancora parlare del 1 Maggio, ancora accendere la luce sul Lavoro. “Celebrare il 1 Maggio è doveroso per i lavoratori, perché sono loro l’essenza del Lavoro. Non dobbiamo mai dimenticare, però, che i lavoratori sono prima di tutto persone – sottolinea il presidente Cavedon – e questo deve riaccendere la luce su un altro importante tema, l’accesso al mondo del Lavoro. Garantire un’occupazione dignitosa e giustamente remunerata è doveroso per un Paese civile, che vuole crescere e crede nei suoi cittadini”.
Ci sarà un 1 Maggio anche nel futuro, ma le ACLI di Vicenza aps auspicano possa essere dominato da diversi ragionamenti. “Papa Giovanni Paolo II ci ha consegnato la quarta fedeltà: la fedeltà al Futuro. E noi l’abbiamo compresa, accolta e custodita – conclude il presidente Cavedon – ma, soprattutto, cerchiamo di declinarla ogni giorno, nelle attività che le Acli svolgono nel territorio. E vogliamo credere che il 1 Maggio del Futuro sia per i lavoratori e ponga davvero al centro dell’Economia la persona. Finché ciò non accadrà sarà difficile credere che si stia davvero operando per un Lavoro più dignitoso e giusto”.
Detrazione sussidi DSA senza nessun limite di spesa.
Il nesso funzionale tra l’acquisto del sussidio tecnico o dello strumento compensativo e la tipologia di disturbo certificata dal SSN è la base applicativa per poter riconoscere la detrazione del 19% sulle spese effettuate a favore dei minorenni o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. L’acquisto degli strumenti compensativi e dei sussidi tecnici/informatici necessari all’apprendimento (anche delle lingue straniere) o per lo meno che favoriscano la comunicazione verbale in caso di alunni minorenni o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico (DSA) è detraibile nel 730 già da diversi anni, per l’esattezza a partire dall’anno d’imposta 2018 (per avere assistenza sull'elaborazione del modello è possibile affidarsi ai consulenti di CAF ACLI).
Detrazione sussidi DSA: cosa occorre per chiederla
Per usufruire del bonus è fondamentale, ovviamente, che il genitore sia in possesso di una certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale e che le spese siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato. Il documento, indifferentemente, potrebbe comunque anche essere intestato al familiare che ha sostenuto la spese, ma in tal caso non potrebbe mancare il nominativo del familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.
Come riportato su Fiscooggi.it, rivista online dell’Agenzia Entrate, “secondo il MIUR sono oltre 250mila i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado affetti da disturbi della lettura, della scrittura e del calcolo (in pratica, tre alunni su cento). Solo per la dislessia (il disturbo mediamente più diffuso), questo numero sale a circa 2 milioni se si considerano anche le persone non in età scolastica”. Cifre dunque considerevoli che meritavano un’attenzione specifica da parte del legislatore.
Sussidi DSA: quali disturbi rientrano nella detrazione
Per chiarire allora in quale campo ci muoviamo, è bene anzitutto definire i disturbi che ricadono nel raggio della detrazione:
- la dislessia, che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- la disgrafia, un disturbo neuromotorio della scrittura;
- la disortografia, anch’essa, come la disgrafia, relativa all’apprendimento della scrittura, che si manifesta specificatamente nei processi di trascrizione dal linguaggio parlato allo scritto (ad esempio quando, pur pronunciando correttamente un vocabolo, se ne omettono delle doppie al momento di scriverlo);
- la discalculia, che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
Si tratta in sostanza di quattro disturbi che possono manifestarsi (separatamente o anche insieme) in presenza di capacità cognitive adeguate, quindi in soggetti di fatto sani – cioè non affetti da patologie neurologiche gravi né da deficit sensoriali –, ma che possono comunque costituire una seria limitazione per alcune attività della vita quotidiana, tra cui appunto l’apprendimento.
Disturbi apprendimento: quali strumenti si detraggono
Come riportato allora nella lettera “e-ter” dell’articolo 15, comma 1, del Tuir, le spese che danno diritto alla detrazione sono quelle sostenute per:
- l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici/informatici necessari all'apprendimento;
- l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
Ma cosa si intende per “strumenti compensativi”? Sono in pratica quegli strumenti – didattici e tecnologici – che aiutano a svolgere le attività in cui l’alunno è deficitario, “compensando”, quindi, il limite fisiologico del suo processo di apprendimento con un supporto materiale. Parliamo ad esempio:
- della sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- del registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- dei programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- della calcolatrice o altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
- infine di altri strumenti, anche se tecnologicamente meno evoluti, come tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
Detrazione sussidi DSA: nessuna franchigia sull'importo nel 730
Definendo invece gli aspetti operativi della detrazione, va notato come questa tipologia di spesa non sia stata fatta rientrare nella macro-categoria di quelle mediche tradizionalmente intese. Di conseguenza l’ordinamento non prevede la classica franchigia dei 129,11 euro; ciò significa che la detrazione, applicata sempre nella misura standard del 19%, verrà comunque calcolata sull’intero importo speso e non sulla quota eccedente la suddetta franchigia. Non sono previste nemmeno delle soglie massime di spesa oltre le quali il beneficio sarà inapplicabile, cosa che invece accade con le spese d’istruzione, fermo restando – come si diceva all’inizio – la dimostrazione del nesso funzionale tra lo strumento tecnico acquistato e il disturbo certificato dal SSN.
Fonte: www.caf.acli.it