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Articoli filtrati per data: Novembre 2024

Martedì, 11 Giugno 2024 07:08

Esenzione Canone TV

Dal 1° gennaio 2024 l'importo annuo del Canone TV è sceso da 90 a 70 euro. Tuttavia, per i cittadini intestatari di un'utenza elettrica di tipo domestico che però non detengono la tv, oppure per quelli di età pari o superiore ai 75 anni che presentino determinati requisiti economici (ne parliamo nel dettaglio più avanti), è prevista la possibilità di essere esentati dal versamento del Canone. A queste persone, quindi, non saranno addebitate le quote mensili di Canone sulle bollette per la fornitura di energia elettrica.

Quali requisiti occorrono?

L'esenzione dal pagamento del Canone TV è prevista, oltre che per i diplomatici e militari stranieri, per le seguenti persone:

  • cittadini ultra 75enni con reddito basso;
  • cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv.

Nel caso dei cittadini ultra 75enni, l’esenzione viene riconosciuta se il loro reddito annuo non supera gli 8.000 euro. Per "reddito" va inteso quello percepito dal richiedente più eventualmente quello del coniuge o del soggetto unito civilmente; oltretutto nel nucleo non devono esserci soggetti conviventi titolari di un reddito proprio (ad esempio i figli), fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

L’esenzione legata al non possesso della tv, una volta trasmessa, non avrà validità anche per gli anni successivi: si tratta quindi di un’istanza da rinnovare anno per anno, chiaramente se ve ne sussistono le condizioni.

Per gli over 75 invece la regola sulla validità temporale dell’esenzione funziona esattamente al contrario: cioè se dopo il primo anno le condizioni di esenzione permangono – quindi se il reddito dei due coniugi o del solo contribuente over 75 si mantiene entro gli 8.000 euro – si può continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.

Quando va trasmessa la domanda di esenzione?

In linea generale la domanda di esenzione dal Canone TV deve essere trasmessa entro il 31 gennaio dell’anno a cui è riferito il Canone.

  • Nel caso di esenzione per non possesso della TV: se l’istanza viene trasmessa entro il 31 gennaio l’istanza ha una copertura annuale; se invece viene trasmessa dopo il 31 gennaio (e comunque non oltre il 30 giugno) ha una validità circoscritta al secondo semestre luglio-dicembre.
  • Nel caso di esenzione per gli over 75: non esiste una scadenza precisa come nel caso dei non possessori di tv; quel che è certo è che se il compimento del 75° anno avviene entro la data del 31 gennaio dell’anno cui è riferito il Canone, e se entro la stessa data viene trasmessa l'istanza, allora l'esenzione vale per l'intero anno; se invece il compimento del 75° anno avviene dal 1° febbraio al 31 luglio, l’agevolazione spetta per il secondo semestre. In pratica per le richieste inviate entro il 15 del mese l’addebito del Canone in bolletta sarà ordinariamente interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta.

Come ottenere l’esenzione?

Per aver diritto all’esenzione occorre presentare un’istanza (in pratica una dichiarazione sostitutiva) all’Agenzia delle Entrate che può essere consegnata in quattro diverse maniere:

  • avvalendosi dell’assistenza delle sedi territoriali CAF ACLI che assisteranno il richiedente sia nella compilazione che nella trasmissione del modello;
  • direttamente dall'applicazione web dell'Agenzia delle Entrate;
  • tramite raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino.

 Una volta presentata l’istanza, questa ha sempre valore anche per le annualità successive, quindi non va ripresentata ogni anno se le condizioni di esenzione rimangono invariate. Se invece si perdono i requisiti segnalati nella dichiarazione sostitutiva (ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto), è necessario presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti.

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Martedì, 11 Giugno 2024 06:54

Ricostituzione della pensione

La ricostituzione della pensione permette di aumentare l’importo dell’assegno previdenziale richiedendo all’INPS che nel conteggio vengano considerati nuovi contributi riferiti a periodi anteriori alla decorrenza della pensione. 

In quali casi posso chiedere la ricostituzione?

Può succedere, ad esempio, che alcuni contributi non siano stati inseriti perché materialmente versati dopo che la pensione era già stata calcolata. Questo caso poteva succedere con più frequenza per i lavoratori autonomi, ma può succedere in alcuni casi anche per i lavoratori dipendenti in relazione, ad esempio, al pagamento di competenze arretrate successive alla cessazione del rapporto di lavoro. 

In via generale e comunque da individuare, si può ritenere o sospettare che, per diversi tipi di circostanza, nel calcolo della pensione manchi qualcosa che hai versato. 

Quando fare la domanda di ricostituzione

Puoi farne richiesta in qualsiasi momento, ma prima fai la domanda e più indietro potrai andare con la data di decorrenza degli importi arretrati che ti spettano. 

Come fare la domanda di ricostituzione

Se pensi di dover chiedere una ricostituzione della pensione contatta la sede più vicina del Patronato Acli e un operatore del Patronato Acli sarà disponibile per verificare la tua posizione e fornirti una consulenza completa fino all’invio della domanda. 

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La riforma Fornero del 2011 ha riorganizzato tutto il sistema pensionistico, fissando a 67 anni la cosiddetta pensione di vecchiaia.

È possibile, tuttavia, anticipare l’uscita dal lavoro avendo maturato contributi per 42 anni e 10 mesi di (uomini) e 42 anni e 10 mesi (donne).

Il calcolo dell’assegno pensionistico è articolato sulla base retributiva (lo stipendio percepito, fino al 31/12/1995) e sulla base dei contributi versati.  

Ci sono categorie di lavoratori che possono accedere alla pensione anticipata per particolari condizioni di lavoro e di situazione famigliare.

Per chi compie 64 anni d’età e 20 anni di contributi, e nessun contributo versato prima del 1995 è prevista una integrazione dell’importo della pensione.

Per andare effettivamente in pensione, dopo la maturazione dei requisiti, si deve attendere la finestra trimestrale successiva.

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“L’Europa non è scontata, ma è necessaria. Lo stesso Regno Unito si sta rendendo conto che errore grave sia stato lasciare l’Ue, sia in termini economici che di visione. È indispensabile, però, che i nostri rappresentanti vicentini a Bruxelles siano autorevoli e dobbiamo esprimere il nostro voto attento e consapevole, con la convinzione che il Parlamento europeo ha un ruolo determinante per la vita di ciascuno di noi e, naturalmente, per il futuro dei nostri figli e dei nostri territori”. Con queste parole il presidente delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon, rivolge ai vicentini un accorato appello al voto.

“L’Unione europea è nata per porre fine ai ricorrenti e sanguinosi conflitti culminati nella Seconda guerra mondiale. Ed oggi come allora è opportuno che continui a perseguire i tre obiettivi che l’hanno generata – prosegue il presidente Cavedon -, quindi pace, lavoro ed equità. Seppur incompleta sotto vari livelli, l’Ue rappresenta l’esempio più avanzato di integrazione economica, sociale e politica che possa permettere agli Stati membri di far fronte ai problemi globali. È un sistema istituzionale che rappresenta interessi diversificati a livello nazionale e sovranazionale, con un processo decisionale ed esecutivo frutto dell’accordo fra le tre istituzioni principali (commissione, consiglio dei ministri e parlamento), spesso lento e soggetto a continue mediazioni e compromessi, processo complesso”.

Negli ultimi anni l’Ue ha assunto delle decisioni che non erano propriamente all’interno dei trattati, in quanto è un soggetto in continua evoluzione. “Chi si candida ad essere espressione di questo organismo, che ci rappresenta – sottolinea il presidente Cavedon –, dovrebbe esprimere chiaramente qual è il suo pensiero rispetto a tanti temi e, soprattutto, dovrebbe assicurare di rappresentare l’Italia a Bruxelles e non candidarsi per far ottenere più voti al proprio partito, pur sapendo che poi resterà a Roma: tale comportamento mina la fiducia dei cittadini verso l’istituzione europea, ma soprattutto tradisce il vero senso della Democrazia”.

Serve un’Unione europea di Stati federati. “Bisogna riformare i trattati e le istituzioni europee – aggiunge il presidente Cavedon – al fine di rendere più efficace l’azione dell’Ue, così da rinsaldare il rapporto tra i cittadini e le grandi diversità di interessi, istanze e territori, con forme più strutturate di partecipazione”.

Vogliamo un’Europa generativa, capace di maggiore coesione, di decisioni inedite ed innovative. “Le sfide che si prospettano sono tante – conclude il presidente Cavedon - dall’evoluzione e trasformazione che la quarta rivoluzione industriale e l’IA porterà, alla trasformazione energetica ed ecologica che rispetti le risorse del pianeta, alla trasformazione sociale dovuta all’invecchiamento della popolazione, che impatterà sempre più sul nostro welfare, al funzionamento delle nostre democrazie e dei modelli di partecipazione ereditati dal XX secolo e messi in crisi dalla disinformazione resa possibile dai nuovi strumenti di comunicazione e dalle nuove forme di nazionalismi illiberali, dalla profonda trasformazione geopolitica nelle relazioni internazionali che riduce l’azione della cooperazione competitiva a favore di conflittualità distruttive”.

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“Senza sostituto”, si fa per dire. Un’importante novità del 730, introdotta proprio da quest’anno, è la possibilità di presentarlo senza sostituto anche per quei contribuenti che in realtà il sostituto c’è l’hanno eccome. Ricorderete quando questa variazione fu introdotta: fu effettivamente una facilitazione non da poco per quanti, sprovvisti di un datore di lavoro al momento della dichiarazione, poterono comunque allinearsi alle modalità più snelle del 730, con possibilità di rimborso – se dovuto – ben più rapide rispetto ai tempi che avrebbero dovuto attendere con l’ex Unico, da qualche anno ribattezzato Modello REDDITI (per avere assistenza sull'elaborazione del modello è possibile affidarsi ai consulenti di CAF ACLI).

730 senza sostituto: in cosa consiste

Nella stessa modalità, tempo dopo, sono stati poi inclusi anche gli eredi delle persone decedute, anch’essi fino a quel momento vincolati all’unica dichiarazione possibile, il Modello REDDITI appunto. La svolta quindi del 730 senza sostituto, coinvolgendo in buona sostanza una categoria di contribuenti – eredi e non – che per forza di cose, non avendo un datore di lavoro di riferimento, non avrebbero potuto nemmeno contare su un rimborso diretto in busta paga, ha fatto sì che in molti potessero ricevere il credito direttamente dall’Agenzia delle Entrate senza dover aspettare uno se non più anni.

730 senza sostituto: sia per eredi che ex dipendenti

La natura del 730 quale modello “di appartenenza” – se così si può dire – dei lavoratori dipendenti o pensionati non ne è stata comunque scalfita: nel caso degli eredi perché comunque, presentando il modello per conto della persona deceduta, la conditio sine qua non è che il defunto sia stato in vita un soggetto in condizioni reddituali o lavorative tali da poter utilizzare il 730; nel caso invece dei normali contribuenti “senza sostituto” d’imposta è ugualmente richiesto, pur nell’assenza di un sostituto “tenuto a effettuare il conguaglio”, che nell’anno precedente (ad esempio nel 2023, se parliamo di 730/2024) abbiano percepito redditi da lavoro dipendente, pensione oppure alcuni altri redditi assimilati.

730 senza sostituto: qual è la novità del 2024

A queste due categorie, infine, si aggiungono da quest’anno (quindi dai modelli 2024 redditi 23) tutti quei contribuenti che, liberamente, pur essendo a tutti gli effetti lavoratori dipendenti o pensionati provvisti di un regolare sostituto d’imposta facente funzione (azienda, società, ente pensionistico, ecc), ma non volendo che lo stesso effettui le operazioni di conguaglio sulla busta paga, potranno comunque scegliere nel frontespizio l’opzione del modello “senza sostituto” e farsi rimborsare sul conto corrente l’eventuale credito spettante, oppure al contrario pagando tramite F24 il debito della maggiore imposta dovuta.

 

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La pensione di invalidità civile è riconosciuta agli invalidi civili con un’età compresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale per il quale è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali. 

I destinatari della pensione d’invalidità

La prestazione è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti.

Il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2024, a 333,33 € al mese.

Per richiedere assistenza e consulenza su questa prestazione d’invalidità, prenota subito il tuo appuntamento o trova la nostra sede più vicina.

Il reddito

Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali. Per l’anno 2024 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 19.461,12 €. Nella determinazione del reddito rilevante sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e al lordo delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l’importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento nonché i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’Irpef. Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La corresponsione dell’assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale. 

La compatibilità con altre prestazioni e con lo svolgimento di attività lavorativa

La pensione di invalidità civile non è incompatibile con le altre prestazioni a carattere previdenziale erogate da forme di previdenza obbligatoria. La prestazione è compatibile con l’indennità di accompagnamento ed è compatibile anche con lo svolgimento di attività lavorativa. 

La trasformazione

La prestazione, come indicato, spetta attualmente sino al compimento di un’età pari a 67 anni. Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.

La tua domanda 

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Martedì, 28 Maggio 2024 06:48

La fine del Mercato Tutelato per luce e gas

L’INTRODUZIONE DELLA LIBERA CONCORRENZA NEL SETTORE PUO’ CREARE OPPORTUNITA’ IMPORTANTI UNA ATTENTA INFORMAZIONE E SCELTE CONSAPEVOLI

 Il percorso di un graduale e progressivo avvio del libero mercato per la fornitura di energia elettrica e di gas è iniziato negli anni scorsi, recependo le direttive europee in materia.

Dal primo di gennaio, per il gas, e dal 1° luglio di quest’anno, per l’energia elettrica, tutti gli utenti sono interessati a scegliere fra le varie proposte dei fornitori che operano nel mercato o accettare tacitamente di transitare tacitamente al Servizio Tutele Graduali.

Su tutte queste dinamiche l’ARERA (Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas) svolge un’attività di controllo, di indirizzo e di coordinamento, con una particolare attenzione per i clienti vulnerabili (anziani, disabili, persone con difficoltà economiche) ai quali vengono garantite speciali agevolazioni.

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“La fine del mercato tutelato dell’energia elettrica e le scelte a disposizione del consumatore” è il tema dell’incontro promosso dal Circolo ACLI Casoni di Mussolente aps e dal Circolo ACLI di Mussolente aps, in collaborazione con le ACLI di Vicenza aps il prossimo martedì 21 maggio alle 20.30 nel Salone dell’Oratorio San Rocco in via Papa Giovanni XXIII, 12 a Casoni di Mussolente (Vi). Relatrice della serata sarà Laura Filon di Acli Service Vicenza srl.

“La recente normativa ha previsto il termine dei servizi di tutela (o mercato tutelato) – evidenzia l'Ufficio Studi delle ACLI di Vicenza aps - vale a dire quei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità per l’energia destinati alle famiglie che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero. Per questo abbiamo pensato di promuovere degli incontri territoriali, il primo dei quali a Casoni di Mussolente (Vi) per fornire ai cittadini elementi chiari per poter scegliere come procedere”.

Per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) il superamento della tutela del prezzo è previsto da gennaio 2024. Per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024.

clienti vulnerabili potranno continuare ad essere invece serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite ed aggiornate dall'Autorità. “Ricordiamo che i clienti vulnerabili – conclude l'Ufficio Studi delle ACLI di Vicenza aps – sono i cittadini con un'età superiore ai 75 anni; coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate; coloro che si trovano in gravi condizioni di salute e richiedono l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita alimentate dall'energia elettrica o i soggetti presso i quali sono presenti persone che versano in tali condizioni; le persone con disabilità ai sensi della legge 104/92; coloro che si trovano chi si trovano in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi e, infine, chi si trova in un'isola minore non interconnessa”.

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Con l’approvazione della legge di Bilancio 2024, sono state apportate ulteriori modifiche alla pensione Opzione Donna. Per le lavoratrici che completano i requisiti nel corso dell’anno 2023, la pensione Opzione Donna viene presentata con significative modifiche rispetto all’anno precedente: l’anzianità contributiva richiesta rimane invariata (35 anni di contribuzione), ma l’età anagrafica richiesta viene fissata a 61 anni per tutte le lavoratrici. 

Tuttavia, al fine di compensare l’aumento del requisito anagrafico, è stato introdotto un meccanismo innovativo che prevede una riduzione dell’età di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di due anni. 

La platea delle beneficiarie 

Il beneficio per coloro le quali maturano il requisito nell’anno 2023, è riconosciuto solamente a chi si trova in una delle seguenti condizioni:  

  • Prestino assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge o ad un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell’art.3 c.3 L.104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;  
  • Siano riconosciute invalide civili in misura superiore o uguale al 74 per cento;  
  • Siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici in questione il requisito anagrafico viene ridotto a 58 anni a prescindere dal numero di figli.   

Si fa presente che ai fini del diritto alla pensione anticipata “Opzione Donna”, è sufficiente che le condizioni siano soddisfatte alla data di presentazione della domanda di pensione. Non è, pertanto, necessario che tali condizioni perdurino fino alla data di inizio dell’erogazione della prestazione. 

Il trattamento pensionistico ha inizio dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Non ci sono novità riguardanti il calcolo dell’importo pensionistico: il metodo utilizzato rimane interamente contributivo. 

Una consulenza personalizzata 

Andare in pensione con “Opzione Donna” è una scelta da valutare attentamente, soprattutto per quanto riguarda l’importo del trattamento pensionistico: fare questa scelta senza essere consapevoli di ciò, può comportare problemi nella sfera delle future condizioni economiche personali e della propria famiglia.    

Per questo gli operatori del Patronato ACLI sono a tua disposizione per verificare con attenzione la tua situazione e per tutte le fasi del tuo eventuale pensionamento.   

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Lunedì, 13 Maggio 2024 08:54

Welfare Aziendale

LE AZIENDE POSSONO ATTIVARSI PER IL BENESSERE DEI PROPRI DIPENDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE, OTTENENDO AGEVOLAZIONI FISCALI

Un modo innovativo e socialmente efficace di fare impresa: erogare beni e servizi a favore del personale inserito nei processi lavorativi (a qualsiasi titolo e livello) e dei famigliari.

Si va dall’ambito dell’istruzione    a quello dei trasporti pubblici, dall’assistenza sanitaria integrativa alla previdenza complementare, dall’istruzione al servizio sostitutivo della mensa, dall’assistenza agli anziani alla cura dei famigliari non autosufficienti.

Tutti gli interventi di welfare aziendale possono essere previsti dai contratti collettivi o dai regolamenti interni, o semplicemente fatti come donazioni liberali del datore di lavoro.

Interessanti le agevolazioni fiscali che l’azienda può riportare a bilancio, mentre per il lavoratore questi beni e servizi rimangono fuori dal proprio reddito ai fini imponibili.

Argomenti

00:09 Introduzione

00:44 Cos'è il Welfare Aziendale

01:34 I principali beneficiari

02:42 I beni e i servizi disponibili

03:31 Alcuni dei vantaggi per lavoratori e imprese

 

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