Articoli filtrati per data: Dicembre 2024
Green Pass base per accedere agli uffici del Sistema Acli della provincia di Vicenza
Informiamo i gentili clienti che, dal 1 febbraio 2022, per accedere agli uffici del Sistema Acli della provincia di Vicenza, previo appuntamento, occorre munirsi del Green Pass base
Aumenti Pensioni 2022
Di quanto aumenta la mia pensione nel 2022? Ecco le variazioni per il nuovo anno.
È stata determinata la percentuale di variazione degli importi delle pensioni per l’anno 2022, in gergo tecnico “perequazione automatica”, nella misura del + 1,7% a decorrere dal 1° gennaio. Per essere puntuale nei pagamenti del nuovo anno, l’INPS intanto aumenterà le pensioni con la percentuale del + 1,6% ed entro il primo trimestre 2022 verrà la liquidata la differenza arretrata maturata dal 1° gennaio.
Vediamo quali sono gli importi delle principali prestazioni.
Pensioni minime 2022
Il nuovo importo delle pensioni minime è di euro 523,83 mensili per un importo annuale di euro 6.809,79.
Pensioni ed assegni sociali 2022
La pensione sociale ammonta a euro 385,40 mensili (euro 5.010,20 annui). Sono stati aggiornati anche i limiti di reddito personali, che non deve essere superiore all’importo annuale della pensione stessa, cioè euro 5.010,20 (in presenza di redditi inferiori a questo importo annuo la pensione viene ridotta per differenza) e quelli che comprendono i redditi del coniuge, che non devono superare l’importo annuo di euro 12.252,13.
L’assegno sociale ammonta a euro 467,65 mensili (euro 6.079,45 annui). Il limite di reddito personali, che non deve essere superiore all’importo annuale dell’assegno stesso, cioè euro 6.079,45 (in presenza di redditi inferiori a questo importo annuo l’assegno viene ridotto per differenza) e quelli che comprendono i redditi del coniuge, che non devono superare l’importo annuo di euro 12.158,90.
Importi delle prestazioni per gli invalidi civili 2022
- Invalidi e sordomuti, euro 291,69 mensili
- Ciechi parziali, euro 215,35 mensili
- Ciechi assoluti, euro 315,45 mensili
Queste prestazioni possono essere ridotte o sospese se vengono superati determinati limiti reddituali personali (il reddito del coniuge non viene considerato).
I nostri operatori sono pronti a darti assistenza in caso di eventuali richieste di indebito da parte dell’INPS: Prenota il tuo appuntamento ti aspettiamo!
Raffaele De Leo
Il 40% delle persone con più di 75 anni vive in solitudine
Il 40% delle persone con più di 75 anni vive in solitudine (poco meno di 2.5 milioni, il 4% circa degli italiani)
SOTTO LO STESSO TETTO, IN AUTONOMIA E SICUREZZA, RECUPERANDO LEGAMI DI AMICIZIA E CONDIVIDENDO INTERESSI CHE “COLORANO” LA VITA:
ABITARE INSIEME …
Co-housing una interessante prospettiva abitativa per prevenire la solitudine e come alternativa al “ricovero” nelle strutture per gli anziani
Studiosi dell'invecchiamento e Geriatri ci avvertono che solitudine e isolamento possono rappresentare un serio rischio per la salute psico fisica delle persone di qualunque età, ma le statistiche rivelano che per le persone anziane, l'isolamento potrebbe diventare anche un problema di vita o di morte. Soprattutto quando l'anziano è fragile o non autosufficiente, non ha una rete familiare o sociale di supporto adeguata e quando barriere architettoniche abitative rendono difficile uscire di casa. Ci sono poi altre situazioni contingenti come l'attuale pandemia da coronavirus che rendono ancor più problematiche le relazioni sociali anche per gli anziani che sono ancora in buona salute e attivi, in particolare nel corso dei mesi invernali.
Una recente ricerca pubblicata dalla National Academy of Sciences degli Stati Uniti d'America, ha dimostrato che le persone anziane che sono socialmente isolate dalla famiglia e dagli amici corrono un rischio maggiore di morire prematuramente. Lo studio, infatti, che si è concentrato su 6.500 individui di età superiore ai 50 anni, è stato condotto nel 2004 e ripetuto anche nel 2020, ha reso evidente come l’isolamento e la solitudine vadano ad influenzare lo stato di salute mentale e fisica in particolare delle persone anziane, con conseguenze in particolare sulla pressione sanguigna e su altri due importanti fattori di rischio, il fumo e l’obesità, che sono motivo di morte prematura soprattutto per cause cardiovascolari.
Molti anziani soffrono di isolamento sociale oltre che familiare. Si stima infatti che fino a 3 individui su 4 sopra i 60 anni soffra di isolamento sociale. E questo è dovuto a svariati fattori.
L' ISTAT, ci informa che in Italia abbiamo assistito nel tempo ad un progressivo incremento di famiglie unipersonali, cresciute negli ultimi venti anni di oltre 10 punti: dal 21,5% nel 1998 al 33% nel 2018" fino a diventare un terzo del totale.
Le persone anziane over 75 che vivono sole sono poco meno di 2.5 milioni e rappresentano il 4% circa della popolazione complessiva, ma ben il 40% delle persone coetanee. Le proiezioni demografiche dicono che diventeranno 3,6 milioni entro il 2045 e che, a quel punto, rappresenteranno il 6% della popolazione complessiva.
Il “vivere soli” genera di per sé, spesso, cattive condizioni della vita nell’età senile, come la poca cura di sé stessi, maggiori rischi di cadute e incidenti domestici, perdita di motivazioni e abbattimento, depressione e rischio di ammalarsi o di accelerare l’inizio e il decorso di malattie neuro-degenerative, quali la demenza senile e il morbo di Alzheimer.
Molti anziani soli trascorrono una dietro l’altra le giornate, uguali, monotone, tristi. Nel silenzio delle mura domestiche sopportano il peso della solitudine, di una vita lontana dal mondo, lontana da tutto e tutti. Allora la pigrizia avanza ogni giorno di più, anche il pensiero di dover cucinare e lavarsi può diventare una zavorra, un peso troppo grande nella giornata inutile.
Gli impegni di lavoro o di studio fanno sì che figli e nipoti siano impegnati per lunghi periodi e lasciano poco tempo libero per andare dai parenti più anziani.
Con l'avanzare dell'età i problemi di mobilità e di trasporto possono impedire alle persone in età più avanzata di uscire e muoversi con un impatto negativo sull'interazione sociale, contribuendo ulteriormente alla solitudine e all'isolamento.
Inoltre, è nella logica naturale che quando le persone invecchiano, amici e coetanei muoiono, a volte prematuramente e quindi si indebolisce o viene meno anche la rete amicale.
È importante che le persone anziane, in particolare coloro che vivono sole siano consapevoli dei rischi connessi alla loro condizione di vita attivando tutti i possibili accorgimenti per aumentare l'interazione e prevenire l'isolamento sociale. Per esempio, curare la periodicità dei contatti telefonici o tramite social con famigliari e amici e se possibile anche mantenere regolari le visite, come occasione anche di uscire di casa e fare passeggiate. Anche la frequenza di corsi di ginnastica dolce per anziani oltre a mantenere la forma fisica sono momenti di socialità. Altri potrebbero preferire interessi artistici come la visita a musei e gallerie d'arte; culturali come la frequenza dei corsi dell'università per gli adulti anziani o gruppi di lettura; la partecipazione ad attività sociali, ricreative o di volontariato compatibili con l'età.
L'allungamento delle aspettative di vita con l’aumento del numero di persone ultra sessantacinquenni e soprattutto di over settantacinquenni sole, alcune, delle quali in condizione di fragilità e semi autosufficienza, pone anche agli Amministratori pubblici non solo socio-sanitari, problemi nuovi e complessi per la prevenzione e la gestione della solitudine, dell'isolamento e dell'emarginazione e delle conseguenze sulle condizioni di salute psico fisica degli anziani. L'impressione è che manchi una sufficiente consapevolezza rispetto all'urgenza di ripensare a fondo le politiche e i servizi necessari per costruire un Paese e soprattutto città a misura anche di anziani, in particolare di quanti vivono soli e per rendere accessibili alle persone anziane le stesse opportunità a disposizione degli altri cittadini. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) prevede, all'interno delle “Missioni 1, 5, 6” importanti finanziamenti rivolti al sostegno agli anziani fragili e non autosufficienti. Ma prevede anche di finanziare progetti proposti dalle amministrazioni regionali e locali che potrebbero rappresentare la svolta degna di un Pese civile e al passo con l’avanzare dell’invecchiamento della popolazione. E ciò riguarda una pluralità di ambiti, ad esempio l'abitazione, il quartiere e il verde pubblico, i trasporti, le relazioni, la partecipazione civile e sociale, l'apprendimento costante.
Particolare attenzione andrebbe data dagli amministratori agli interventi per l’adeguamento delle abitazioni degli anziani (barriere architettoniche, domotica, consumi energetici, ecc.) in quanto il miglioramento delle condizioni abitative diminuisce il ricorso all’istituzionalizzazione. Inoltre sostenendo la diffusione di gruppi di appartamenti autonomi in cohousing, per persone anziane autonome, fragili e anche non autosufficienti. Ci sono anziani che si trovano nell’impossibilità di vivere a casa propria, per il ridotto grado di autonomia, per la perdita di un alloggio, per conflitti familiari, povertà economica ed altri che sono a forte rischio di isolamento e solitudine. In questa prospettiva, per ridurre il numero dei ricoveri in mega‐strutture e case di riposo, sono state attuate soluzioni alternative che, nel tempo hanno dato vita ad un modello articolato per rispondere ai bisogni abitativi della popolazione anziana: cohausing e condomini protetti per anziani.
Gli anziani unendo le proprie risorse, talora più che modeste, riescono ad evitare da un lato i rischi dell'isolamento e della solitudine e dall'altro un ricovero in istituto, a garantirsi la necessaria assistenza sanitaria e sociale ed anche nella gestione dei pasti, delle pulizie domestiche e dei relativi costi economici, continuando a vivere come desiderano. Le convivenze rappresentano un'alternativa innovativa all'istituzionalizzazione e favoriscono valorizzandole, le risorse informali del territorio (vicini, familiari, volontariato). Altre esperienze quasi analoghe sono i Condomini “protetti”. Si tratta di intere palazzine di mini-appartamenti per una o due persone, dedicati ad anziani autosufficienti, ma con una fragilità dal punto di vista abitativo (senza casa, sfrattati, persone sole). A questi ospiti sono offerti dei servizi comuni ed un sostegno nei problemi della vita quotidiana. E’ un modo per continuare a vivere in una casa, stando però in un ambiente protetto.
Queste esperienze sono di norma gestite da organizzazioni non-profit (capofila tra queste ad esempio è la Comunità di Sant'Egidio), spesso in partenariato con le Amministrazioni locali, Fondazioni e Cooperative sociali.
Le indagini finora svolte confermano che gli anziani coinvolti in queste esperienze per larghissima parte apprezzano questo nuovo modo di abitare, motivo per cui negli ultimi anni si sta diffondendo, nel territorio italiano, il fenomeno del “Senior Housing”, strutture pensate per il benessere totale dei soggetti più anziani, capaci di soddisfare soprattutto il loro bisogno di socialità e di prevenire l'emarginazione e l'istituzionalizzazione.
Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUUF) – D.Lgs. n. 230/2021
Fonte: Informativa INPS
CHE COS’È
L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’assegno è definito:
• unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi
diretti a sostenere la genitorialità e la natalità;
• universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000.
A CHI È RIVOLTO
L’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
COSA DEVO FARE PRIMA DI PRESENTARE DOMANDA
L’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l’ISEE in corso di validità.
Devo essere quindi in possesso di Isee .
L’assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa.
COME FARE L’ISEE
Per ottenere l’ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In quest’ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.
SE SONO PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA?
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.
COME MI VERRA’ PAGATO L’IMPORTO E QUANDO?
L’assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato. In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirle accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell’accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell’importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall’altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell’importo complessivamente spettante. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è erogato al tutore o affidatario nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc, di cui gli stessi sono in possesso, con le stesse modalità di erogazione del RdC.
Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.
<<Modalità di ripartizione dell’assegno:
In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente
Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota
Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno>>.
AGEVOLAZIONI ABROGATE CON L’INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno:
• premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani);
• assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
• assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
• assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
• detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ
L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. L’assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.
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Dichiarazioni di responsabilità
Dichiarazione di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- Essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- Di non percepire il reddito di cittadinanza;
- Essere residente e domiciliato in Italia;
- Essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata
almeno semestrale.
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alcune FAQ aggiornate al 4 gennaio 2022
1. Quando si potrà richiedere l’assegno unico?
Da gennaio 2022, ma bisogna ricordare che per definire l’importo è necessario aver presentato un Isee valido È possibile anche presentare la domanda senza Isee ma in questo caso si accederà solo all’importo minimo previsto per l’assegno unico. Sarà comunque possibile presentare l’Isee successivamente. In questo caso l’importo dell’assegno sarà determinato in base al valore ISEE per il proprio nucleo familiare. Per coloro che presentano ISEE entro il 30 giugno 2022, comunque, verranno riconosciuti gli importi spettanti in base al valore dell’ISEE presentato a decorrere dal mese di marzo 2022. ATTENZIONE: È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite Isee.
5. Posso richiedere l’assegno unico se sono in stato di gravidanza?
Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L’assegno unico non è comunque compatibile con il premio alla nascita.
11. Bisogna presentare la domanda a gennaio?
Non c’è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza da marzo.
19. L’assegno unico come viene pagato per genitori divorziati o non conviventi?
L’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore.
22. In tutti i casi in cui si sceglie di percepire al 100% l’assegno unico, l’altro genitore (anche se sposato e convivente) deve successivamente confermare questa scelta accedendo alla procedura con le proprie credenziali?
No, non è prevista una conferma obbligatoria. Il richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore. Il secondo genitore però ha la facoltà di modificare successivamente la scelta del primo, accedendo con le proprie credenziali alla procedura e indicando i suoi dati per il pagamento (iban, bonifico domiciliato ecc.).
24. Chi ha il figlio con legge 104 articolo 3 comma 3, ma non presenta ISEE deve solo dichiararlo senza aggiungere altro?
Sì. Non deve fare altro
30. Cosa succederà alle detrazioni e assegno moglie a carico nel 2022, con l'ingresso dell'assegno unico perderemo quello della moglie?
Rimangono le detrazioni per gli altri familiari ivi inclusi i figli maggiori di 21 anni ancora a carico.
31. Se vivo con mia figlia, mia mamma e mio fratello nei componenti del nucleo devo indicare anche loro?
Il nucleo è quello costituito con le regole Isee (anche se non lo presentano) quindi la risposta è affermativa.
32. Genitori separati, figlio minore disabile che vive con la madre. Si deve presentare anche Isee dell'altro genitore che non vive con noi?
No, per i separati non si applica l’Isee minorenni.
35. Per fare domanda una volta entrate nell’ottavo mese di gravidanza, il sistema mi chiede il codice fiscale del bambino e non mi fa andare avanti? Come posso fare visto che la norma prevede tale possibilità?
Non si deve fare domanda all’ottavo mese, ma solo alla nascita e saranno accreditate d’ufficio due mensilità di assegno (settima e ottava), oltre quella corrente.
37. In caso di domanda presentata con errori è possibile cancellarla o modificarla?
Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile cliccare su “Rinuncia” facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione” e NON “rinuncia alla prestazione”. In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.
38. Saranno ancora necessarie le autorizzazioni come per gli ANF?
No, non saranno richieste.
39. Quanto dura la domanda per l’assegno unico?
La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.
40. Cosa succede a chi presenta domanda a luglio?
Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
42. Per i figli maggiorenni chi deve fare domanda?
Può fare domanda uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure direttamente il figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne può fare domanda anche successivamente a quella presentata dal genitore che, in questo caso, viene annullata e sostituita.
45. L’assegno unico come viene pagato per genitori divorziati o non conviventi?
L’assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’assegno da parte del secondo genitore è opzionale. All’interno della domanda sono presenti diverse casistiche da flaggare in base alla situazione familiare.
46. Se devo dividere l’assegno unico al 50%?
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
47. Se il figlio è in affidamento esclusivo con ordinanza del giudice?
Il pagamento in misura intera sarà del genitore affidatario.
48. Come fare in caso di affidamento condiviso?
Nel caso di affidamento condiviso del minore, in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
51. Quale ISEE devono presentare le famiglie affidatarie di minori per la domanda di Assegno Unico?
In caso di affidamento flaggando la casella relativa all’affidamento preadottivo, per la corretta compilazione della DSU ai fini ISEE, occorre distinguere le varie ipotesi previste dall’articolo 3 del dpcm 159/2013. La scelta di collocare il minore in un nucleo piuttosto che in un altro, dipende dal tipo di affidamento che si evincedal provvedimento del giudice del tribunale minorile:
- Il minore in affidamento temporaneo oppure collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé (quindi si aggancia l’ISEE del minore); facoltativamente però il genitore affidatario lo può considerare parte del proprio nucleo familiare
- Il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore.
In ogni caso nella domanda di Assegno Unico verrà preso in considerazione “sempre l’ISEE del nucleo familiare in cui risulta inserito il minore”.
52. Inserendo l’ISEE successivamente quando percepirò la quota di assegno unico aggiuntiva rispetto alla quota minima dovuta senza ISEE?
Il conguaglio degli importi dovuti in base a ISEE rispetto a quota minima a decorrere da marzo 2022 avverrà a luglio per gli ISEE presentati entro giugno.
Fonte: Informativa INPS
Scuola: Infezione da Covid-19 contratta in ambito lavorativo è infortunio sul lavoro
La recrudescenza del numero dei contagi nelle ultime settimane, stanno mettendo il mondo della scuola davanti ad un maggior rischio di contrarre la malattia, anche se i docenti sono perlopiù vaccinati.
Purtroppo risultano ancora numerose le casistiche di contagio in ambito lavorativo segnalate come semplice “malattia comune”, quindi all’Inps, e non come “infortunio”, di competenza Inail. Ma ricordiamo che la tutela non è la stessa e molte peculiarità non sono previste in quella Inps.
Perché è determinante denunciare l’infortunio all’Inail
Il fatto è abbastanza semplice: trattasi di una malattia nuova, ancora poco conosciuta dagli scienziati, anche se è certa la possibilità di bersaglio multiorgano. Infatti è oramai chiaro che gli organi ad essere colpiti non sono solamente cuore e polmoni, ma gli effetti della malattia possono determinare danni di natura neurologica, nefrologica, psichica, osteoarticolare, ecc. E poi, chi può immaginare quali saranno le conseguenze del contagio a distanza di mesi, oppure di anni?
Una volta che il caso è riconosciuto in ambito lavorativo, la tutela Inail prevede la possibilità di richiedere il riconoscimento di eventuali aggravamenti per un periodo di 10 anni dal momento dell’assenza lavorativa. Ma non solo, perché l’Inail offre la possibilità di un servizio psicologico dedicato e comunque percorsi di monitoraggio personalizzato della situazione sanitaria.
Attività ad elevato rischio di contagio
Non bisogna poi dimenticare che lo svolgimento dell’attività lavorativa svolta in presenza, tenuto conto che la stessa comporta necessariamente il costante contatto con gli studenti ed il pubblico, viene considerata attività ad elevato rischio di contagio; quindi il riconoscimento da parte dell’Inail del contagio è facilitato, perché in diversi casi è possibile applicare il principio della “presunzione semplice”.
Una nota del Ministero dell’Istruzione dello scorso maggio ricordava, per il semplice fatto che il personale dipendente della scuola, abitualmente, fa uso di strumenti, elettrici, elettronici ed informatici, come computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ovvero attività comunque considerate rischiose, è sottoposto alla copertura dell’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali.
Ma anche laddove non faccia uso diretto di tale strumentazione, l’obbligo assicurativo Inail permane per tutti coloro che siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro. In sostanza risultano davvero limitati i casi esclusi da questo tipo di assicurazione.
Quindi, una volta entrati nell’ambito di applicazione dell’assicurazione Inail, la copertura riguarda tutte le situazioni di rischio, come anche la didattica a distanza, oppure di infortunio in itinere.
Con tali presupporti è facile intuire che anche il caso di infezione da SARS-Cov2, contratto in ambito lavorativo, è assoggettato alla tutela Inail.
Prenota un appuntamento
Anche nei casi segnalati come “malattia comune”, per i quali però si ipotizza che il contagio sia avvenuto in ambito lavorativo o comunque vi sia la presenza di postumi permanenti, Gli operatori del Patronato ACLI saranno a tua disposizione . Trova la sede a te più vicina e prenota un appuntamento, ti aspettiamo!
Massimiliano Assalve
LEGGE DI BILANCIO - PRIME INFORMATIVE SULLE NOVITA' 2022 -CONFERME SUI BONUS EDILIZI
Superbonus e Legge di Bilancio 2022 per villette: via tetto ISEE e proroga al 31 dicembre 2022
Prendiamo in considerazione, di tutto il testo della Legge di Bilancio, l’articolo 9 e vediamo cosa cambia per i proprietari di abitazioni “singole” o “autonome” ed edifici unifamiliari. Il testo precedente estendeva le detrazioni del 110% solo al 30 Giugno 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche. Era prevista tuttavia una proroga al 31 Dicembre 2022 in due casi:
- con CILAS presentata entro il 30/09/2021
- con un ISEE inferiore a 25mila euro senza vincolo di CILAS e avviando in qualunque momento i
Cosa cambia con il testo approvato?
Ora è possibile ottenere le agevolazioni per le spese sostenute fino al 31/12/2022 a patto che al 30 Giugno 2022 siano completati i lavori per il 30% del valore complessivo. In caso contrario la scadenza resta quella attuale del 30 Giugno 2022. In buona sostanza scompare il tetto ISEE di € 25.000 per ottenere le detrazioni del 110% e viene sostituito da un più accessibile SAL 30%. Scompare anche il vincolo della CILAS al 30/09/2021. Questa è una buona notizia per tutti quei professionisti e imprese che, pur avendo le commesse, temevano di non riuscire a rientrare nei vincoli stretti del precedente testo.
Superbonus e Legge di Bilancio per condomìni: esteso al 2025 con nuove aliquote
Ottime novità per i condomìni e per i singoli proprietari di più unità immobiliari fino a un massimo di 4.
Si conferma infatti la aliquota del 110% per tutte le spese sostenute al 31/12/2023 e inoltre si propongono nuove aliquote per gli anni successivi:
- 70% per le spese sostenute entro il 31/12/2024
- 65% per le spese sostenute entro il 31/12/2025.
In sostanza, coloro che iniziano i lavori con ritardo possono comunque contare, grazie alla Legge di Bilancio 2022, su bonus edilizi e agevolazioni fiscali sostanziose ben oltre il termine del 31 dicembre 2023.
Un’eccezione riguarda invece i Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In questi casi infatti l’aliquota di detrazione resta nella misura del 110 per cento. Non solo: si mantiene lo stesso vantaggio fiscale definito dai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater. Questo significa che, ad esempio, il massimale di spesa è incrementato del 50%.
Scadenze e detrazioni per terzo settore, ex IACP ed associazioni sportive
Nel testo si nota che ora sono espressamente citati gli Enti e le associazioni del Terzo Settore. Le nuove scadenze del Superbonus per i condomìni si applicano anche a loro quando intervengono sul patrimonio immobiliare. La Legge Rilancio definisce meglio i soggetti che costituiscono questo gruppo: “...organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,...le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e...le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383...”
Anche gli ex IACP e le cooperative di abitazione guadagnano alcuni mesi. Il termine del Superbonus 110 è prorogato di ulteriori 6 mesi, al 31/12/2023 se al 30/06/2023 presentano uno Stato di Avanzamento lavori (SAL) del 60%.
Nessuna novità, invece, per le associazioni sportive. Queste potranno detrarre al 110% le spese sostenute fino al 31/12/2022 solo se al 30/06/2022 avranno un SAL al 60%.
Superbonus e Legge di Bilancio 2022: fotovoltaico e altri interventi trainati
Nel testo approvato della legge di Bilancio 2022 si fa finalmente chiarezza sulle scadenze per fotovoltaico e interventi trainati.
In realtà si tratta di un riallineamento con quanto già previsto per il Superbonus. Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, così come gli altri interventi trainati di efficientamento energetico (es. infissi-serramenti, ecc.),seguono le scadenze dell’intervento Superbonus che li traina.
Tabella nuove scadenze Superbonus (interventi trainanti e trainati)
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30 giugno 2022 |
31 dicembre 2022 |
30 giugno 2023 |
31 dicembre 2023 |
31 dicembre 2024 |
31 dicembre 2025 |
Condomìni |
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SCADENZA DETRAZIONE 110% |
SCADENZA DETRAZIONE 70%1 |
SCADENZA DETRAZIONE 65%2 |
Unico/i proprietario/i fino a 4 unità immobiliari |
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SCADENZA DETRAZIONE 110% |
SCADENZA DETRAZIONE 70%3 |
SCADENZA DETRAZIONE 65%4 |
Persone fisiche aventi diritto su abitazioni singole e/o autonome |
SCADENZA |
Se al 30/06/22 SAL al 30% |
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Ex IACP e cooperative di abitazioni |
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SCADENZA |
Se al 30/06/23 SAL al 60% |
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Enti e associazioni del Terzo Settore |
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SCADENZA DETRAZIONE 110% |
SCADENZA DETRAZIONE 70%5 |
SCADENZA DETRAZIONE 65%6 |
Associazioni sportive |
SCADENZA |
Se al 30/06/22 SAL al 60% |
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- Per gli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici dal 2009 l'aliquota di detrazione resta al 110%
- Per gli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici dal 2009 l'aliquota di detrazione resta al 110%
- Per gli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici dal 2009 l'aliquota di detrazione resta al 110%
- Per gli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici dal 2009 l'aliquota di detrazione resta al 110%
- Per gli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici dal 2009 l'aliquota di detrazione resta al 110%
- Per gli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici dal 2009 l'aliquota di detrazione resta al 110%
Barriere architettoniche dal 50% al 75%
Buone notizie per gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche. Per le spese sostenute nel 2022, infatti, si può applicare un’aliquota di detrazione specifica del 75% anziché la normale aliquota per Bonus Ristrutturazioni del 50%.
I massimali di spesa per questo specifico bonus variano in funzione del numero di unità immobiliari: a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; b) Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; c) Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Diverso è invece il discorso se l’eliminazione delle barriere architettoniche è contestuale all’intervento di efficientamento energetico o di miglioramento sismico. In questi casi si applicano le disposizioni della Legge Rilancio che prevede un’aliquota di detrazione maggiorata al 110%. Attenzione però al massimale di spesa: in questo caso resta, infatti, quello del Bonus Ristrutturazioni
Legge di Bilancio e bonus: proroga al 2024
Finalmente l’estensione dei bonus per l’edilizia diventa strutturale. Dopo un lungo periodo di proroghe annuali, ora la manovra introduce una proroga triennale per tutte le agevolazioni: Sismabonus, Ecobonus, Bonus Facciate, Bonus ristrutturazione , Bonus Mobili e Bonus Verde. Le aliquote cambiano per le singole misure comprese nell’Ecobonus. Per il momento l’unica misura non destinata a essere prorogata è l’Eco-Sismabonus (=ossia gli interventi di efficientamento energetico combinati con interventi sismabonus su parti comuni di edifici condominiali per i quali spettava una detrazione dell'80-85% a seconda della riduzione delle classi di rischio dell'edificio a seguito degli interventi di Eco- Sismabonus)
Tabella nuove scadenze Ecobonus (anche per cessione del credito e sconto in fattura)
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31 dicembre 2021 |
31 dicembre 2022 |
31 dicembre 2023 |
31 dicembre 2024 |
Interventi Ecobonus detrazione 50%7 |
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SCADENZA |
Interventi Ecobonus detrazione 65%8 |
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SCADENZA |
Interventi Ecobonus detrazione 70%9 |
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SCADENZA |
Interventi Ecobonus detrazione 75%10 |
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SCADENZA |
Ecosismabonus detrazione 80-85%11 |
SCADENZA |
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7 Aliquota 50% Ecobonus per: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari (allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311), porte esterne, portoncini;sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, senza la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellets, truciolato ), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
8 Aliquota 65% Ecobonus per: : interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione; acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%; interventi di sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato.; interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.; interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010; interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (muri), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/mqK, contenuti nell’allegato E del decreto attuativo del Mise “efficienza energetica” o “requisiti ecobonus“; installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; building automation
9 Aliquota 70% Ecobonus per gli interventi Ecobonus effettuati su parti comuni di edifici condominiali che comportano la riduzione di una classe di rischio dell'edificio
10 Aliquota 75% Ecobonus per gli interventi Ecobonus effettuati su parti comuni di edifici condominiali che comportano la riduzione di almeno due classi di rischio dell'edificio
11 Aliquota 80-85% Ecosismabonus per gli interventi Ecobonus accompagnati da interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su parti comuni di edificio condominiale (zona sismica 1, 2, 3) che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che comportino la riduzione di una classe di rischio (aliquota 80%) o 2 o più classi di rischio (aliquota 85%)
Riassumiamo infine le principali novità per tutti gli altri bonus:
- Confermata la riduzione dell’aliquota per il Bonus Facciate dal 90% al 60% e la scadenza al 31/12/2022
- Prorogato il Bonus Mobili al 31/12/2025 con nuovi massimali: € 000 per il 2022 ed €5.000 per il 2023 e 2024
Tabella nuove scadenze ALTRI BONUS EDILIZI (anche per cessione del credito e sconto in fattura)
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31 dicembre 2021 |
31 dicembre 2022 |
31 dicembre 2023 |
31 dicembre 2024 |
31 dicembre 2025 |
Bonus ristrutturazione detrazione 50% |
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SCADENZA |
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Bonus mobili detrazione 50% |
MASSIMALE € 16.000,00 |
MASSIMALE € 10.000,00 |
MASSIMALE € 5.000,00 |
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SCADENZA |
Bonus facciate |
SCADENZA DETRAZIONE 90% |
SCADENZA DETRAZIONE 60% |
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Bonus verde detrazione 36% |
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SCADENZA |
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Sismabonus detrazione 50% |
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SCADENZA |
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Sismabonus detrazione 70-75-80-85%12 |
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SCADENZA |
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Asseverazioni tecniche per la congruità dei prezzi e visto di conformità del CAF (o professionista fiscale): agevolazioni e prezzari ammessi
Infine la Legge di Bilancio raccoglie anche le richieste di modifica e di chiarimento sulle nuove “regole anti frode”.
Il nuovo testo della Legge Rilancio definisce quindi in modo univoco le regole per asseverazioni tecniche per la congruità dei prezzi e visto di conformità fiscale necessarie per Superbonus e tutti gli altri Bonus edilizi. Vediamo di seguito quali sono.
- Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus (descritta nei paragrafi successivi a cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti), non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare
- L’asseverazione per la congruità dei prezzi è redatta da un professionista con polizza assicurativa specifica o che include le
- Le asseverazioni per la congruità dei prezzi sono elaborate sulla base di prezzari regionali, delle camere di commercio, prezzari DEI o secondo analisi dei prezzi correnti di mercato;
- Le spese per asseverazioni tecniche relative alla congruità dei prezzi e visto di conformità sono agevolabili e quindi detraibili/cedibili con le regole del Bonus cui si
- Infine, le asseverazioni tecniche per la congruità dei prezzi non sono dovute per attività in edilizia libera (regola che non vale per il Bonus facciate per il quale è in ogni caso necessaria l'attestazione di congruità di spesa anche qualora l'intervento non necessiti di pratica edilizia e per qualsiasi importo di spesa) o per interventi di importo inferiore ai 10.000 Euro.
Nuova tabella aggiornata adempimenti antifrode
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730/2022 REDATTO DAL CAF |
SCONTO IN FATTURA-CESSIONE DEL CREDITO |
Superbonus |
VISTO DI CONFORMITA' + ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE |
VISTO DI CONFORMITA' + ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE |
Ecobonus |
ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE. Per alcuni interventi13 può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore del rispetto dei prezzi indicati nell'Allegato I (art. 13.2 all. A del Decreto Requisiti 06/08/2020) |
ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE. Per alcuni interventi14 può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore del rispetto dei prezzi indicati nell'Allegato I (art. 13.2 all. A del Decreto Requisiti 06/08/2020). Solo se intervento NON IN EDILIZIA LIBERA E DI IMPORTO MAGGIORE DI € 10.000,00 è necessario il VISTO DI CONFORMITA' |
Bonus ristrutturazioni |
Non è necessaria per la detrazione alcuna attestazione di congruità delle spese |
Solo se intervento NON IN EDILIZIA LIBERA E DI IMPORTO MAGGIORE DI € 10.000,00 è necessario il VISTO DI CONFORMITA' + ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE |
Bonus facciate “termico” |
ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE |
VISTO DI CONFORMITA' + ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE A PRESCINDERE DALL'ENTITA' DELLA SPESA E DALL'EVENTUALE ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO |
Bonus facciate “NON TERMICO” |
Non è necessaria per la detrazione alcuna attestazione di congruità delle spese |
VISTO DI CONFORMITA' + ATTESTAZIONE CONGRUITA' SPESE A PRESCINDERE DALL'ENTITA' DELLA SPESA E DALL'EVENTUALE ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO |
13 - INFISSI E FINESTRE, SCHERMATURE SOLARI, PANNELLI SOLARI, CALDAIE A CONDENSAZIONE, POMPE DI CALORE, IMPIANTI IBRIDI, SCALDACQUA, BIOMASSA, SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION
14 -INFISSI E FINESTRE, SCHERMATURE SOLARI, PANNELLI SOLARI, CALDAIE A CONDENSAZIONE, POMPE DI CALORE, IMPIANTI IBRIDI, SCALDACQUA, BIOMASSA, SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION
N.B. Le note esplicative di cui sopra in materia di bonus edilizi hanno mero valore informativo e sono stata redatte subito dopo l’approvazione della legge di stabilità per fornire
ai nostri clienti un quadro che fosse il più possibile aggiornato sulla materia. La legge di stabilità necessiterà in ogni caso di chiarimenti e/o provvedimenti attuativi che potrebbero fornire un quadro diverso rispetto a quanto appare finora. Pertanto si declina ogni responsabilità in merito ad errori od omissioni, soprattutto in relazione ad eventuali chiarimenti
e/o provvedimenti/interpretazioni successive diverse per le quali invitiamo a rivolgersi presso i nostri Uffici su appuntamento.
Cercheremo, in ogni caso, di tenervi aggiornati!
02 gennaio 2022
Assistenza agli anziani non autosufficienti e Legge di Bilancio 2022: un percorso lungo e accidentato
UN NUOVO QUADRO NORMATIVO CON IMPORTANTI NOVITA’ PER CREARE UNA RETE DI SOSTEGNO A FAVORE DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE.
RESTA IL NODO DEI FINANZIAMENTI, DECISAMENTE INSUFFICIENTI RISPETTO ALLE ESIGENZE DOCUMENTATE DAI TERRITORI E DALLE ASSOCIAZIONI, A FRONTE DI UNA FASCIA DI POPOLAZIONE DI 16,4 MILIONI
Il Parlamento italiano, a fine anno, ha approvato il disegno di legge di Bilancio per l'anno 2022. In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è possibile, sulla base di quanto letto ed ascoltato dai media formulare alcune prime riflessioni per quanto riguarda gli interventi relativi alle persone anziane, a quelle con disabilità e le loro famiglie. Gli stanziamenti approvati ammontano a circa un miliardo di euro aggiuntivi con l'istituzione di nuovi fondi specifici che tendono a fornire sostegno concreto sia alle politiche per l’inclusione, con la realizzazione di progetti di vita indipendente e sia al sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Sono numerosi gli interventi che modificano l’attuale quadro normativo ed in principal modo riguardano:
- Anziani non autosufficienti e LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali);
- Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità;
- Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e trasporto scolastico degli alunni con disabilità;
- Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico;
- Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità;
- Incentivi alle federazioni sportive;
- Offerta turistica e disabilità;
- Contributi ad associazioni e organizzazioni.
- Detrazione delle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
Vari commi della legge di bilancio sono riservati al tema degli anziani non autosufficienti, persone di età avanzata, non più in grado di prendersi cura autonomamente degli aspetti essenziali della propria vita e cioè del benessere psico-fisico, nella propria abitazione. In Italia gli over 65 complessivamente sono 13,8 milioni (il 23% della popolazione) e i non autosufficienti sono all'incirca 2,6 milioni, prevalentemente ultrasettantacinquenni.
Si dedicano inoltre vari commi alla realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). Ed era inevitabile che ci fosse un immediato riferimento al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) italiano approvato dalla UE: Infatti, oltre alla riforma indicata come “legge quadro sulla disabilità”, include nella stessa Missione 5 la riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti da attuarsi entro il 2023.
Un importante passo avanti è rappresentato dalla definizione che la legge fa dei LEPS, validi per tutto il territorio nazionale: “I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura (sulla base di quanto previsto dall’artico 117 della Costituzione e in coerenza con i princìpi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.”
I LEPS devono essere realizzati dagli Ambiti Territoriali Sociali comunali (ATS che corrispondono di norma ai territori dei Distretti socio-sanitari), che costituiscono, a detta del Legislatore, la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi.
La presa in carico da parte dei servizi, sia sociali che sociosanitari, delle persone non autosufficienti dovrà avvenire attraverso i PUA, i Punti Unici di Accesso gestiti dalle Aziende Socio Sanitarie Locali e dagli ATS. I PUA avranno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate “Case della comunità” (previste tra le strutture territoriali nel PNRR).
Presso i PUA dovranno operare équipe integrate fra Servizio sanitario nazionale e ATS. Tali équipe assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM). Le UVM avranno il compito di valutare la capacità bio-psico-sociale dell’individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto abitativo di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie.
Sulla base di queste valutazioni, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza o di chi lo rappresenta, dovrà essere definito il Progetto di Assistenza Individuale integrata (PAI), contenente i compiti e le modalità di svolgimento dell’attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali nella presa in carico della persona, nonché l’apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione.
Nella legge vengono anche indicati nel dettaglio i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane. Saranno erogati dagli ATS: assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane; rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell’abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza; servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, in sostituzione degli assistenti familiari, in occasione di ferie, malattia e maternità; l’attivazione e l’organizzazione mirata dell’aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore; la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari.
Il Fondo per le non autosufficienze previsto dalla Legge di Bilancio viene integrato con 115 milioni di euro per l’anno 2022; 200 milioni per l’anno 2023; 250 milioni per l’anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
La Legge di Bilancio stanzia dunque poco più di un terzo dei fondi che una cinquantina di Associazioni che formano il Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza aveva chiesto negli incontri col Governo, per il 2022, per i servizi domiciliari sociali erogati dai Comuni agli anziani non autosufficienti e per iniziare a realizzare nei territori quelle risposte unitarie e integrate, tra Comuni e Asl, che rappresentano la migliore risposta per gli anziani.
Nel complesso i 115 milioni di euro - appena lo 0,38% dei circa 30 miliardi stanziati dalla Legge di Bilancio - si tradurranno in 39,65 euro per ognuno dei 2,9 milioni di anziani non autosufficienti che si contano in Italia. Il nostro Paese destina a non autosufficienti e disabili il 2,5% del Pil contro il 3,5 dei Paesi Ocse mentre Francia, Germania e Gran Bretagna superano il 4%. I 300 milioni chiesti erano la quota necessaria per dare un rafforzamento stabile ai servizi di assistenza domiciliare erogati dai Comuni e iniziare a realizzare davvero, già nel 2022, quella riforma della non autosufficienza prevista dal PNRR; ad oggi le risorse sul Sad (Servizio assistenza domiciliare) dei Comuni continuano ad essere spropositatamente inferiori rispetto a quelle esistenti e in arrivo sull’Adi, perpetuando così un modello che punta solo sul sanitario e sull’emergenza. “Dopo l’attenzione che la non autosufficienza aveva avuto in primavera, nel Pnrr, il tema sta tornando indietro nell’agenda e nella sensibilità della politica” è il commento amaro di Cristiano Gori, coordinatore del Patto. “I 300 milioni sarebbero serviti per avviare nei territori il percorso di cambiamento da sancire con la successiva riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, prevista nel PNRR entro il 2023 e attesa da oltre 20 anni. Pur in presenza di risorse che consideriamo totalmente inadeguate, auspichiamo che la riforma non sia ancora una volta concepita come un mero adempimento formale ma rappresenti quel deciso salto in avanti di cui il settore ha bisogno”.
Assegno Unico: come rimpiazzerà bonus e detrazioni?
NASPI: DAL 2022 RITORNA LA DIMINUZIONE DEGLI IMPORTI CON QUALCHE NOVITÀ
La nuova Naspi 2022 cambia i parametri. Prima per l’accesso a tale prestazione erano previste 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione e 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.
La nuova legge di Bilancio invece ha disposto che decada il requisito delle 30 giornate per tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro in modo involontario. Inoltre ritorna la riduzione dell’importo del 3% per ogni mese a decorrere, però, non più dal quarto mese, ma dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Per gli over 50 la riduzione slitta al primo giorno dell’ottavo mese.
NASPI: indennità mensile di disoccupazione
La Naspi è una prestazione economica mensile a sostegno di chi si trova disoccupato per motivi indipendenti dalla sua volontà.
Si tratta di un’indennità che non spetta ai lavoratori che si dimettono – esclusi i casi di dimissioni per giusta causa – o che hanno interrotto il rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale (salvo alcuni casi specifici di cui tratteremo a breve).
Possono beneficiare della Naspi i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Non ne hanno diritto i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Quali sono i requisiti?
Chi rientra tra le categorie ammesse alla Naspi e ha perso involontariamente il lavoro, può richiedere l’indennità se possiede tutti i seguenti requisiti:
- È in stato di disoccupazione (cioè privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa);
- Può far valere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione;
- Può far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dalla loro durata oraria, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Dal 1 gennaio 2022, però, tale requisito cesserà di trovare applicazione a seguito delle disposizioni inserite nella nuova legge di Bilancio 2022.
La Naspi spetta anche alla lavoratrice che ha dato le dimissioni durante il periodo di maternità – entro il 1° anno di vita del bambino – o dimissioni per giusta causa: ad esempio in caso di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, ecc.
In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la Naspi spetta solo se riconosciuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure a seguito di rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda, distante più di 50 Km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Con la Naspi vengono riconosciuti i contributi?
Per i periodi in cui il disoccupato percepisce l’indennità Naspi, viene riconosciuta la contribuzione figurativa calcolata in proporzione alla retribuzione del lavoratore negli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della Naspi per l’anno in corso.
L’indennità è calcolata in base alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni e per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versata negli ultimi 4 anni, per una durata massima di 24 mesi.
Se la retribuzione media mensile non supera i 1.227,55 euro, la Naspi è pari al 75% della retribuzione stessa. Se la retribuzione media mensile è superiore ai 1227,55 euro la Naspi è pari al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e tale cifra.
Dal 2022, l’importo si ridurrà del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del 6° mese di fruizione, tale riduzione andrà a decorrere invece dal 1° giorno dell’ottavo mese di fruizione per coloro i quali hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda. La Naspi non può superare, in ogni caso, un importo mensile massimo di 1.335,40 euro. L’indennità viene erogata entro il 16 di ogni mese.
Per il calcolo della durata non sono considerati i periodi contributivi per i quali sono già state riconosciute prestazioni di disoccupazione.
Quando si perde il diritto alla Naspi?
Possono verificarsi condizioni per cui il lavoratore perde il diritto all’indennità di disoccupazione.
Questi i casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- mancata regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti;
- mancata ricerca attiva di un’occupazione e rifiuto di un’offerta di lavoro congrua;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza aver provveduto, entro 30 giorni, alla comunicazione del reddito annuo previsto;
- inizio di un’attività lavorativa autonoma senza aver provveduto, entro 30 giorni, alla comunicazione del reddito annuo previsto;
- raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia;
- accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità(a meno che il lavoratore non scelga di continuare a percepire la Naspi, se risulta a lui più conveniente).
La domanda NASPI
Gli operatori del Patronato ACLI saranno a tua disposizione in tutte le fasi di presentazione della domanda NASPI. Trova la sede a te più vicina e prenota un appuntamento, ti aspettiamo!
Katia Marazzina
UN AUGURIO E UNA PROPOSTA CONCRETA
Per un anno 2022 nel segno della Pace
Formuliamo i nostri Auguri per un nuovo anno 2022 di salute, serenità e di pace, segnalando una iniziativa recente, un importante segno di speranza, soprattutto per i nostri figli e nipoti, per il positivo risultato globale cui potrebbe portare, ma che purtroppo non ha ancora attirato l’attenzione della politica e dei media a livello italiano e internazionale.
L’iniziativa è partita da Carlo Rovelli, fisico teorico, esperto di fisica quantistica, che attualmente dirige in Francia, all’Università di Aix-Marseille, un gruppo di ricerca sulla gravità quantistica. Ha ispirato e organizzato questo Appello, la cui proposta è stata subito condivisa dal Dalai Lama, premio Nobel per la Pace, e sottoscritta da altri 50 Premi Nobel e da una decina di Presidenti di Accademie scientifiche, rinomate a livello mondiale. Tra i Nobel gli italiani Rubbia e Parisi. L’appello è rivolto all’Umanità intera, e Rovelli auspica l’adesione anche di papa Francesco e delle istituzioni e associazioni cattoliche. L’iniziativa potrebbe aver successo, se sostenuta anche dal basso e diventasse, con l’aiuto dei media globali, argomento di attualità nell’agenda dei governi dei Paesi che aderiscono all’ONU.
APPELLO DI 50 PREMI NOBEL
Per Risolvere i Problemi del Mondo: Riduciamo le Spese Militari
La spesa militare, a livello globale, è raddoppiata dal 2000 ad oggi, arrivando a sfiorare i duemila miliardi di dollari statunitensi all’anno. Inoltre, è in aumento in tutte le aree del mondo. I singoli governi sono sotto pressione e incrementano la spesa militare per stare al passo con gli altri Paesi.
Il meccanismo della controreazione alimenta una corsa agli armamenti in crescita esponenziale, il che equivale a un colossale dispendio di risorse che potrebbero essere utilizzate a scopi migliori.
In passato, la corsa agli armamenti ha spesso condotto a un’unica conseguenza: lo scoppio di guerre sanguinose e devastanti.
Noi vogliamo presentare una semplice proposta per l’umanità: che i governi di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite si impegnino ad avviare trattative per una riduzione concordata della spesa militare del 2 per cento ogni anno, per cinque anni.
La nostra proposta si basa su una logica elementare:
- Le nazioni nemiche ridurranno la spesa militare, e così facendo rafforzeranno la sicurezza dei rispettivi Paesi, pur conservando l’equilibrio delle forze e dei deterrenti.
- L’accordo siglato servirà a contenere le ostilità, riducendo il rischio di futuri conflitti.
- Enormi risorse verranno liberate e rese disponibili, il cosiddetto «dividendo della pace», pari a mille miliardi di dollari statunitensi entro il 2030.
La metà delle risorse sbloccate da questo accordo verrà convogliata in un fondo globale, sotto la vigilanza delle Nazioni Unite, per far fronte alle istanze più pressanti dell’umanità: pandemie, cambiamenti climatici e povertà estrema. L’altra metà resterà a disposizione dei singoli governi. Così facendo, tutti i Paesi potranno attingere a nuove e ingenti risorse, che in parte si potranno utilizzare per reindirizzare le notevoli capacità di ricerca dell’industria militare verso scopi pacifici nei settori di massima urgenza.
La storia dimostra che è possibile siglare accordi per limitare la proliferazione degli armamenti: grazie ai trattati Salt e Start, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica hanno ridotto i loro arsenali nucleari del 90 per cento dagli anni Ottanta ad oggi.
I negoziati da noi proposti avranno una buona possibilità di successo, perché fondati su un ragionamento logico: ciascun attore sarà in grado di beneficiare dalla riduzione degli arsenali del nemico, e così pure l’intera umanità.
In questo momento, il genere umano si ritrova ad affrontare pericoli e minacce che sarà possibile scongiurare solo tramite la collaborazione.
Cerchiamo di collaborare tutti insieme, anziché combatterci.
- Hiroshi Amano (Nobel per la fisica)
- Peter Agre (Nobel per la chimica)
- David Baltimore (Nobel per la medicina)
- Barry C. Barish (Nobel per la fisica)
- Steven Chu (Nobel per la fisica)
- Robert F. Curl Jr. (Nobel per la chimica)
- Johann Deisenhofer (Nobel per la chimica)
- Jacques Dubochet (Nobel per la chimica)
- Gerhard Ertl (Nobel per la chimica)
- Joachim Frank (Nobel per la chimica)
- Sir Andre K. Geim (Nobel per la fisica)
- Sheldon L. Glashow (Nobel per la fisica)
- Carol Greider (Nobel per la medicina)
- Harald zur Hausen (Nobel per la medicina)
- Dudley R. Herschbach (Nobel per la chimica)
- Avram Hershko (Nobel per la chimica)
- Roald Hoffmann (Nobel per la chimica)
- Robert Huber (Nobel per la chimica)
- Louis J. Ignarro (Nobel per la medicina)
- Brian Josephson (Nobel per la fisica)
- Takaaki Kajita (Nobel per la fisica)
- Tawakkol Karman (Nobel per la pace)
- Brian K. Kobilka (Nobel per la chimica)
- Roger D. Kornberg (Nobel per la chimica)
- Yuan T. Lee (Nobel per la chimica)
- John C. Mather (Nobel per la fisica)
- Eric S. Maskin (Nobel per l’economia)
- May-Britt Moser (Nobel per la medicina)
- Edvard I. Moser (Nobel per la medicina)
- Erwin Neher (Nobel per la medicina)
- Sir Paul Nurse (Nobel per la medicina e presidente emerito della Royal Society)
- Giorgio Parisi (Nobel per la fisica)
- Jim Peebles (Nobel per la fisica)
- Sir Roger Penrose (Nobel per la fisica)
- Edmund S. Phelps (Nobel per l’economia)
- John C. Polanyi (Nobel per la chimica)
- David Politzer (Nobel per la fisica)
- Sir Venki Ramakrishnan (Nobel per la chimica e presidente emerito della Royal Society)
- Sir Peter Ratcliffe (Nobel per la medicina)
- Sir Richard J. Roberts (Nobel per la medicina)
- Michael Rosbash (Nobel per la medicina)
- Carlo Rubbia (Nobel per la fisica)
- Randy W. Schekman (Nobel per la medicina)
- Gregg Semenza (Nobel per la medicina)
- Robert J. Shiller (Nobel per l’economia)
- Stephen Smale (Medaglia Fields per la matematica)
- Sir Fraser Stoddart (Nobel per la chimica)
- Horst L. Störmer (Nobel per la fisica)
- Thomas C. Südhof (Nobel per la medicina)
- Jack W. Szostak (Nobel per la medicina)
- Olga Tokarczuk (Nobel per la letteratura)
- Srinivasa S. R. Varadhan (Premio Abel per la matematica)
- Sir John E. Walker (Nobel per la chimica)
- Torsten Wiesel (Nobel per la medicina)
- Roberto Antonelli (Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei)
- Patrick Flandrin (Presidente dell’Académie des Sciences, Francia)
- Mohamed H.A. Hassan (Presidente della World Academy of Sciences)
- Annibale Mottana (Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei)
- Anton Zeilinger (Presidente dell’Academy of Sciences, Austria)
60.Carlo Rovelli and Matteo Smerlak, organizzatori.