Con il messaggio n. 2052 del 19 giugno 2026, l'INPS ha dato il via al pagamento della quattordicesima ai pensionati con redditi medio-bassi. La somma aggiuntiva sarà erogata con la pensione di luglio e, nella maggior parte dei casi, verrà accreditata automaticamente senza necessità di presentare domanda.
L'importo varia da 336 a 655 euro, in funzione degli anni di contribuzione e del reddito personale del pensionato.
Chi ha diritto alla quattordicesima
La quattordicesima spetta ai titolari di pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite dall'INPS che soddisfano determinati requisiti anagrafici e reddituali.
Per il 2026 il beneficio è riconosciuto a chi:
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compie almeno 64 anni entro il 31 dicembre 2026;
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possiede un reddito individuale entro i limiti previsti dalla legge;
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è titolare di uno o più trattamenti pensionistici ammessi al beneficio.
Chi perfeziona il requisito anagrafico dopo l'elaborazione della rata di luglio oppure va in pensione nel corso del 2026 riceverà la somma aggiuntiva con la pensione di dicembre.
Gli importi della quattordicesima 2026
L'importo della somma aggiuntiva dipende sia dal numero di anni di contribuzione sia dalla fascia di reddito del pensionato.
| Anni di contributi |
Reddito fino a 11.931,08 euro |
Reddito tra 11.931,09 e 15.908,10 euro |
| Fino a 15 anni (18 per autonomi) |
437 euro |
336 euro |
| Oltre 15 e fino a 25 anni (18-28 autonomi) |
546 euro |
420 euro |
| Oltre 25 anni (oltre 28 autonomi) |
655 euro |
504 euro |
Il riferimento è il trattamento minimo INPS 2026, pari a 611,85 euro mensili.
Limiti di reddito
La verifica viene effettuata esclusivamente sul reddito personale del pensionato e non su quello del nucleo familiare.
La quattordicesima spetta:
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in misura piena con un reddito fino a 11.931,08 euro, pari a una volta e mezza il trattamento minimo annuo;
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in misura ridotta con un reddito superiore a tale soglia ma non oltre 15.908,10 euro, corrispondenti a due volte il trattamento minimo.
Nel calcolo rientrano quasi tutti i redditi percepiti dal pensionato, mentre resta escluso il valore dell'abitazione principale.
La clausola di salvaguardia
Chi supera di poco il limite reddituale non perde automaticamente il diritto alla quattordicesima.
La normativa prevede infatti una clausola di salvaguardia che consente di ricevere un importo ridotto pari alla differenza tra il reddito effettivo e il limite massimo maggiorato della somma spettante.
Ad esempio, un pensionato ex dipendente con oltre 25 anni di contributi avrebbe diritto a 655 euro con un reddito fino a 11.931,08 euro. Se il reddito sale a 12.300 euro, non perde completamente il beneficio ma riceve una somma ridotta di 286 euro, così da non superare il limite previsto dalla legge.
Quando viene pagata
L'INPS accredita la quattordicesima:
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con la pensione di luglio 2026, per chi ha già compiuto 64 anni entro la data prevista dall'elaborazione;
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con la pensione di dicembre 2026, per chi raggiunge il requisito anagrafico successivamente o diventa pensionato nel corso dell'anno.
Il riconoscimento della somma è evidenziato:
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nel cedolino della pensione;
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nel modello Obis/M;
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nell'area personale MyINPS, con eventuale invio di una e-mail;
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tramite una notifica sull'app IO.
Pagamento d'ufficio e domanda di ricostituzione
La quattordicesima viene attribuita automaticamente sulla base dei redditi disponibili negli archivi dell'INPS.
Per il pagamento di luglio sono stati utilizzati i redditi comunicati dai pensionati entro il 12 maggio 2026 oppure quelli presenti nelle banche dati dell'Istituto e dell'Agenzia delle Entrate.
Successivamente l'INPS effettuerà i controlli definitivi sui redditi consolidati. Se emergeranno differenze, l'importo potrà essere confermato, ricalcolato oppure recuperato.
Chi ritiene di avere diritto alla quattordicesima ma non la trova nel cedolino può presentare una domanda di ricostituzione reddituale Rivolgendosi al patronato acli,
telefonando allo 0444/955002 pulsante 4 oppure tramite email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Chi è escluso
La somma aggiuntiva non spetta ai titolari di sole prestazioni assistenziali e ad alcune categorie espressamente escluse dalla normativa, tra cui:
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assegno sociale e pensione sociale;
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pensioni e assegni di invalidità civile;
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indennità di accompagnamento;
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rendite facoltative;
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pensioni del Fondo casalinghe e del Fondo spedizionieri doganali;
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indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale;
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pensioni interessate da sostituzione dello Stato o rivalsa di enti locali;
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trattamenti per lavoratori extracomunitari rimpatriati e pensioni ex SPORTASS.
Recupero delle somme non dovute
Qualora una quattordicesima erogata negli anni precedenti sia risultata non spettante e sia già in corso il recupero dell'indebito, l'INPS può trattenere il debito residuo direttamente sulla somma aggiuntiva del 2026.
La verifica definitiva del diritto e dell'importo spettante viene effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.